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Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 28 della
legge 20 maggio 1970 n. 300 in data 21 dicembre 1995, la
Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e provincia
denunciava al pretore di Abbiategrasso la condotta antisindacale della
s.p.a. Limea Fisma, per avere questa disconosciuto la rappresentanza
sindacale aziendale di quella Federazione e per essersi rifiutata di
effettuare le trattenute sindacali richieste dai lavoratori a favore
del medesimo sindacato. Il 15 novembre 1995, si precisava in ricorso,
la società Limea Fisma aveva inviato a quella Federazione la seguente
missiva: "Con l'entrata in vigore del
D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 e del
D.P.R. 28 luglio 1995 n. 313, in esito al referendum dell'11
giugno 1995, sono state abrogate le norme di cui all'art. 19, primo
comma, lettera a) e parzialmente lettera b) e all'art. 26, secondo e
terzo comma, dello Statuto dei lavoratori. Conseguentemente, cesseremo
di operare la trattenuta sindacale che effettuavamo a vostro favore.
Inoltre cesseremo di riconoscere alla rappresentanza sindacale
aziendale i diritti sindacali che alla stessa venivano attribuiti".
La Federazione ricorrente chiedeva la cessazione di
quei comportamenti. Accolta la domanda con decreto del 28 maggio 1996,
il pretore con pronuncia del 27 febbraio 1997 rigettava poi
l'opposizione proposta dalla predetta società.
Questa sentenza, appellata dalla soccombente, è
stata parzialmente riformata dal Tribunale di Milano, con decisione
depositata il 21 febbraio 1998, che ha ritenuto illegittimo soltanto
il rifiuto dell'azienda di continuare ad operare le trattenute a
favore del suindicato organismo sindacale.
Relativamente a tale statuizione il giudice del
gravame ha rilevato che la norma contrattuale che le prevedeva (l'art.
6) rientrava nella parte normativa del Contratto, diretta a
predeterminare le condizioni ed il contenuto dei Contratti individuali
di lavoro, e che la violazione di quella clausola aveva determinato un
ostacolo all'esercizio e sviluppo dell'attività sindacale; ha
affermato inoltre che l'azienda era comunque obbligata ad effettuare
le trattenute sindacali in base alla cessione parziale del proprio
credito retributivo fatta dal lavoratore.
Riguardo all'altra condotta del datore di lavoro
(realizzatasi nel disconoscimento della rappresentanza sindacale
aziendale), il Tribunale ha osservato che la nuova disciplina, come
determinata dalla parziale abrogazione dell'art. 19 dello Statuto dei
lavoratori, ha modificato i presupposti giuridici per l'esercizio dei
diritti di cui agli artt. 22 e 23 dello Statuto, e inerisce non alla
costituzione della rappresentanza sindacale aziendale, ma alla sua
attività: quindi le rappresentanze sindacali aziendali costituite in
precedenza, in base a requisiti non più rispondenti alla nuova
formulazione della legge, non possono utilmente invocare la tutela
giurisdizionale per il riconoscimento dei suindicati diritti.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre
la soc. Limea Fisma con quattro motivi.
La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti
resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale
affidato ad un solo motivo, cui la società ricorrente replica con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I due ricorsi, principale e incidentale, devono
essere riuniti, in quanto proposte avverso la stessa sentenza (
art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo di ricorso la società denuncia
violazione e falsa applicazione
dell'art. 1372 cod. civ. e vizio di motivazione (
art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). Deduce l'errore in
cui è incorsa la sentenza impugnata, per avere affermato
l'applicabilità dell'art. 6 del CCNL dell'industria metalmeccanica
privata nei riguardi di lavoratori non iscritti alle organizzazioni
sindacali stipulanti, producendo invece il Contratto collettivo
effetti solo tra le parti ed essendo state le clausole di cui era
stata richiesta l'applicazione specificamente contestate dal datore di
lavoro. Addebita inoltre al Tribunale di non avere spiegato come una
clausola del Contratto che richieda, ai fini dell'esercizio di un
diritto, un atto di impulso di un soggetto terzo (il lavoratore)
rispetto alle parti contrattuali e che implichi effetti indiretti
anche per lui, comporti che lo stesso sia considerato a sua volta
parte del Contratto. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto
che l'art. 6 del CCNL, pur concernendo un diritto delle organizzazioni
sindacali, attenga alla parte normativa del Contratto e non abbia
natura obbligatoria, ed evidenzia come la necessità di un atto di
impulso del lavoratore non basti a trasformare la clausola che prevede
quel diritto in normativa e sia insufficiente ad estendere l'efficacia
della medesima clausola ai lavoratori.
Con il secondo motivo la società ricorrente
denuncia, con riferimento
all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa
applicazione degli
artt. 1362 e 1363 cod. civ., e si duole che il giudice del
merito non abbia tenuto conto della comune intenzione delle parti
quale risultante dal chiaro tenore letterale della premessa della
sezione seconda del CCNL, ove si fa preciso riferimento alla
regolamentazione dei diritti sindacali e alle parti contraenti,
indicate da un lato nella Federmeccanica-Assital e dall'altro a FIM,
FIOM e UILM, e abbia interpretato la clausola di cui all'art. 6 del
Contratto senza considerare la premessa ora richiamata. Ciò, prosegue
la società ricorrente, dimostra, da un lato, la natura strettamente
obbligatoria del citato art. 6 e, dall'altro la volontà delle parti
contraenti di aver voluto espressamente circoscrivere l'obbligo delle
trattenute nei riguardi soltanto delle organizzazioni sindacali
stipulanti; mentre con altre organizzazioni erano stati stipulati atti
separati.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione
dell'art. 39 Cost., degli
artt. 1260, 1263 e 1374 cod. civ. e dell'art. 26 della
legge n. 300 del 1970. Il motivo è articolato in due profili:
nel primo si assume la incompatibilità della irrevocabilità della
cessione del credito - nel cui schema il Tribunale ha inquadrato la
richiesta fatta dal dipendente al datore di lavoro di trattenere una
quota della retribuzione per poi versarla direttamente al sindacato -
con il principio della libertà sindacale sancito
dall'art. 39 Cost. e che tale configurazione della trattenuta
dello stipendio contrasta con quella ritenuta dalla giurisprudenza
come delegazione di pagamento, alla quale del resto avevano fatto
esplicito riferimento i lavoratori negli atti di delega; si evidenzia
ancora l'operatività della delegazione di pagamento solo sul piano del
rapporto interno fra lavoratore delegante e società delegata.
Nel secondo profilo la società Limea Fisma deduce
che il Contratto fra i singoli lavoratori e il sindacato, qualora
definito cessione del credito, sarebbe nella ipotesi in esame un
negozio in frode alla legge, volendosi aggirare con quello schema
negoziale l'esito del referendum.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell'art. 28 dello Statuto dei
lavoratori (L.
n. 300 del 1970) e insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia. Critica la sentenza impugnata per avere
affermato, senza dare adeguata motivazione, che dal rifiuto
dell'azienda di riscuotere i contributi sindacali deriverebbe una
limitazione al libero svolgimento dell'attività sindacale. Sostiene,
inoltre, che per la insussistenza, dopo l'abrogazione dell'art. 26
dello Statuto dei lavoratori, di un diritto collettivo del sindacato,
fatte salve le diverse ipotesi previste dal CCNL, di percepire i
contributi, la condotta denunciata dell'azienda non può dar luogo alla
tutela di cui all'art. 28 citato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si
denuncia violazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e si
deduce che, essendo stata la rappresentanza sindacale costituita prima
della parziale abrogazione della norma denunciata, la sua costituzione
restava valida e su di essa, per il principio di irretroattività della
legge, non può avere alcuna incidenza la nuova disciplina risultante
dalla modifica della norma.
Per ragioni di ordine logico si deve esaminare
prima la doglianza proposta con il ricorso incidentale, comportando il
suo accoglimento l'affermazione di un comportamento antisindacale
dell'azienda.
Ma si deve subito rilevare che non è condivisibile
la tesi sostenuta dalla Federazione resistente, secondo cui la
normativa sulle rappresentanze sindacali aziendali, quale risultante
all'esito della modifica referendaria, concerne soltanto la
costituzione di tali strutture e non riguarda il loro aspetto
funzionale, con la conseguenza che le rappresentanze aziendali
costituite anteriormente a detta modifica, nell'ambito delle
associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, e sebbene non firmatarie di Contratti collettivi
applicati all'unità produttiva mantengono i diritti loro già
attribuiti.
Come è noto, per l'esercizio da parte delle
rappresentanze sindacali aziendali dei diritti di cui al Titolo III
dello Statuto dei lavoratori, al requisito di rappresentatività
stabilito dal legislatore ai punti a) e b) dell'art. 19 della medesima
normativa, è stato sostituito, a seguito della riforma derivante dalla
parziale abrogazione del medesimo articolo, il requisito della
sottoscrizione di Contratti collettivi applicati nell'unità
produttiva. Si tratta, come già rilevato da autorevole dottrina, di
una modifica che attiene solo alla individuazione dei requisiti quali
chiavi di accesso a quella forma di tutela privilegiata dell'attività
sindacale all'interno della organizzazione produttiva, rimanendo ferma
la esigenza di selezionare le strutture sindacali meritevoli della
speciale ed ulteriore tutela, che va al di là della garanzia della
libertà sindacale assicurata, quale valore costituzionale,
dall'art. 39 Cost. Esigenza che è la finalità della norma in
esame e non si può di certo ritenere che la disciplina
postreferendaria costituisca, come sembrerebbe intendere la
resistente, una limitazione, diversa da quella contenuta nella
precedente disciplina, per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il
principio stabilito
dall'art. 39 Cost. e con quello di libertà sindacale nei
luoghi di lavoro fissato nell'art. 14 dello Statuto dei lavoratori.
Si deve quindi affermare che il criterio della
rappresentatività, da verificarsi con riferimento al livello aziendale
a seguito della nuova disciplina dettata dall'art. 19 nella
formulazione risultante dopo la sua parziale abrogazione, concernendo
soltanto l'accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei
lavoratori, riguarda l'attività delle rappresentanze sindacali
aziendali e non la loro costituzione. Con la conseguenza che le
rappresentanze sindacali costituite in precedenza alla riforma
continuano a sussistere, essendo la loro esistenza, così come quella
di altre strutture che all'interno dell'azienda siano riferibili al
sindacato e come rappresentanza di questo, garantita dagli artt. 1 e
14 dello Statuto dei lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di
cui al richiamato titolo III se non rispondenti ai requisiti di cui
all'art. 19 come modificato.
Né la Federazione resistente può utilmente
invocare, al fine del mantenimento dell'accesso a quei diritti e
funzioni sindacali di cui al Titolo III, la regola della
irretroattività della legge. Tale principio, in base alla costante
giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti Cass., 3 marzo
2000 n. 2433, Cass., Sezioni Unite, 28 aprile 1998 n. 4327), comporta
che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti
giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti
anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli
effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere
efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di
esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa
essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o
sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché
conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina
disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in
se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che
li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale
applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto
generatore. Incidendo la nuova disciplina in questione non sulla
costituzione delle suddette strutture sindacali ma sugli effetti
derivanti dalla loro attività che si devono svolgere nel tempo secondo
i limiti stabiliti dalla legge, essa va applicata alle rappresentanze
sindacali aziendali operanti anteriormente al 28 settembre 1995, data
in cui in base al
D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 ha effetto la parziale
abrogazione dell'art. 19 in base all'esito del referendum indetto con
il
D.P.R. 5 aprile 1995. Di contro si deve ritenere, come già
rilevato da autorevole dottrina, legittimata ad accedere ai diritti di
cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori l'associazione
sindacale che abbia stipulato un Contratto collettivo aziendale prima
della modifica referendaria, ma che fino a quella ne era rimasta
esclusa in applicazione della disciplina dettata dall'art. 19 nella
originaria formulazione.
Passando alle censure proposte con il ricorso
principale, per il suo carattere eventualmente assorbente si deve
esaminare, con precedenza rispetto alle altre, quella proposta con il
quarto motivo.
La censura è però infondata in relazione ad
entrambi i profili nei quali si articola.
Riguardo al primo si deve rilevare in linea
generale che il comportamento del datore di lavoro è antisindacale
tutte le volte che sia in contrasto con le norme imperative destinate
a tutelare in via diretta ed immediata l'esercizio della libertà e
dell'attività sindacale e leda i diritti sindacali di cui ai titoli II
e III dello Statuto dei lavoratori. E con specifico riferimento ai
contributi sindacali, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato
in diverse pronunce (v. Cass., 5 febbraio 2000 n. 1312, Cass., 9
settembre 1991 n. 9470, Cass., 9 febbraio 1989 n. 822) che, laddove i
lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla
retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo
stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di
Contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo
del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si
configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da
parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo
svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria
prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori che sia invocata
dalla medesima associazione sindacale. Pienamente aderente a tali
principi è la sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come il
rifiuto opposto dall'azienda di effettuare le trattenute sindacali
concreti un comportamento che lede non solo i diritti del singolo
lavoratore ma anche quelli del sindacato destinatario dei contributi,
e che perciò costituisce un ostacolo all'esercizio e sviluppo
dell'attività e, per questo motivo, configura una ipotesi di condotta
antisindacale.
Riguardo al secondo profilo, la doglianza non ha
alcuna rilevanza causale, in quanto il Tribunale ha ritenuto in base
alla clausola contrattuale l'obbligo dell'azienda di effettuare le
trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori che ne avevano fatto
richiesta, e di provvedere poi al versamento delle somme al sindacato.
Fondate sono invece le doglianze proposte con il
primo e il secondo mezzo di annullamento, che, in quanto connesse,
vanno congiuntamente trattate.
È principio costantemente affermato da questa
Corte, tanto da costituire ormai "ius receptum", che la contrattazione
collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente
agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che,
esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al
Contratto. Si è inoltre precisato che nella ipotesi in cui il datore
di lavoro, non iscritto alla associazione sindacale dei datori di
lavoro che ha stipulato il Contratto collettivo, abbia prestato
adesione, mediante la pratica dell'applicazione delle clausole
contrattuali, soltanto ad alcune di esse, contestandone esplicitamente
altre, è da escludere che il Contratto possa spiegare efficacia
vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole
contestate (Cass., 16 gennaio 1996 n. 319, Cass., 6 novembre 1990 n.
10654).
La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali
principi. Pur avendo accertato che la Federazione sindacale resistente
non risultava fra le associazioni che avevano stipulato il Contratto
collettivo dei metalmeccanici, con la clausola riportata all'art. 6,
relativa all'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta
dei contributi sindacali ai dipendenti che ne avessero fatta richiesta
mediante delega sottoscritta e di versare le somme al sindacato, il
Tribunale non ha considerato la contestazione fatta dall'azienda in
ordine a detta clausola con il rifiuto di applicarla, espressamente
richiamato dal pretore nel provvedimento ex art. 28 dello Statuto dei
lavoratori e quindi riportato nella sentenza qui impugnata.
La pronuncia del Tribunale è inoltre inficiata dal
vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della clausola in
questione definita come obbligatoria.
La distinzione fra clausole normative e
obbligatorie che possono essere contenute in un Contratto collettivo,
quale affermata in dottrina e in giurisprudenza, è nel senso che
quelle normative sono destinate a regolare i rapporti individuali
riconducibili al Contratto, mentre sono obbligatorie quelle che
regolano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali
partecipanti alla stipulazione dei Contratti medesimi, con la
conseguenza che queste ultime clausole creano obblighi e diritti per
le parti stipulanti e non già per i singoli lavoratori (v. fra le più
recenti Cass., 5 maggio 2000 n. 5625).
Il Tribunale, pur riportandosi a questa
classificazione delle clausole dei Contratti collettivi di diritto
comune, è pervenuto ad includere la pattuizione di cui si discute fra
quelle di natura normativa, argomentando che, per la previsione nella
norma collettiva di un diritto del lavoratore con corrispondente
obbligo del datore di lavoro, essa rientrava nella parte normativa del
Contratto. In tal modo però il giudice del gravame, malgrado la
censura proposta dalla società - la quale nell'appello si era doluta
che il pretore nell'interpretare la clausola non aveva considerato la
sua collocazione nella sezione dei diritti sindacali, che costituiva
il fulcro della parte obbligatoria del CCNL avente come destinatari
solo i sindacati stipulanti - non ha spiegato come quella parte
diretta a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali
partecipanti alla stipulazione dei Contratti potesse avere effetto sul
rapporto di lavoro, e limitandosi al parziale esame della clausola,
senza verificare quale il significato letterale della disposizione in
relazione all'intero contesto contrattuale, è incorso nella violazione
della regola di cui
all'art. 1363 cod. civ. Il canone ermeneutico dettato da
questa norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va
applicato allorché il dato testuale sia insufficiente e, come rilevato
da condivisibile orientamento giurisprudenziale, nella contrattazione
collettiva, pur rimanendo, anche in questa materia, fondamentale e
prioritario il criterio letterale, detto canone assume per la
specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura
delle parti contraenti e delle finalità che con essa si perseguono.
una portata incisiva per evidenziare la comune volontà delle parti (v.
fra le altre Cass., 6 maggio 1998 n. 4592, Cass., 26 gennaio 1999 n.
703).
L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso
principale comporta l'assorbimento di entrambi i profili di censura
del terzo mezzo di annullamento del medesimo ricorso, ponendosi
l'interpretazione e la classificazione della clausola come antecedente
logico giuridico rispetto alla questione della sussistenza (o meno)
della obbligazione, derivante dal Contratto, del datore di lavoro di
effettuare le trattenute sindacali sulle retribuzioni dei singoli
lavoratori e in base alle loro richieste.
In conclusione, rigettati il ricorso incidentale e
il quarto motivo di quello principale, vanno accolti i primi due
motivi del ricorso principale e dichiarato l'assorbimento del terzo
motivo.
Cassata la sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte, la causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di
Appello di Milano, la quale si atterrà ai principi innanzi esposti.
Ricorrono giusti motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello
incidentale, accoglie i primi due motivi del ricorso principale,
assorbito il terzo e rigetta il quarto motivo del medesimo ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia
per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano; compensa
interamente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione. |