Dichiarazione del Consiglio Regionale attestante la maggior rappresentatività del SAVT

in sede locale

 

Il Consiglio regionale, accertato il requisito di maggior rappresentatività di cui all’art 5.
D.Lg 430, tenuto conto dei principi statutari del S.A.V.T. e del fatto che esso rappresenta, con
oltre 4300 iscritti in tutti i settori dell’attività produttiva valdostana, l’unica associazione sindacale
di minoranza linguistica operante nella regione, visti l’art. 6 della Costituzione e gli artt. 3 e 4
dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, dichiara - in data 27 dicembre 1990 - che l’Associazione
«Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs - S.A.V.T. «possiede il requisito della
maggior rappresentatività in sede locale.

 

 

A fini puramente informativi si ricorda che la titolarità al "diritto di riscossione  dei contributi sindacali è attribuito genericamente alle associazioni sindacali e non soltanto a quelle affiliate a confederazioni maggiormente rappresentative, né si richiede che l'organizzazione sindacale sia firmataria dei contratti collettivi applicati in azienda" (Pret. Milano, decreto 29 novembre 1993; Cass. 16 marzo 2001, n. 3183): l'unico presupposto imprescindibile è rappresentato dal fatto che l'organizzazione abbia natura sindacale.

Sentenza
Cassazione Civile
Sent. 16 marzo 2001, n. 3813

 

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in data 21 dicembre 1995, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e provincia denunciava al pretore di Abbiategrasso la condotta antisindacale della s.p.a. Limea Fisma, per avere questa disconosciuto la rappresentanza sindacale aziendale di quella Federazione e per essersi rifiutata di effettuare le trattenute sindacali richieste dai lavoratori a favore del medesimo sindacato. Il 15 novembre 1995, si precisava in ricorso, la società Limea Fisma aveva inviato a quella Federazione la seguente missiva: "Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 e del D.P.R. 28 luglio 1995 n. 313, in esito al referendum dell'11 giugno 1995, sono state abrogate le norme di cui all'art. 19, primo comma, lettera a) e parzialmente lettera b) e all'art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto dei lavoratori. Conseguentemente, cesseremo di operare la trattenuta sindacale che effettuavamo a vostro favore. Inoltre cesseremo di riconoscere alla rappresentanza sindacale aziendale i diritti sindacali che alla stessa venivano attribuiti".

La Federazione ricorrente chiedeva la cessazione di quei comportamenti. Accolta la domanda con decreto del 28 maggio 1996, il pretore con pronuncia del 27 febbraio 1997 rigettava poi l'opposizione proposta dalla predetta società.

Questa sentenza, appellata dalla soccombente, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Milano, con decisione depositata il 21 febbraio 1998, che ha ritenuto illegittimo soltanto il rifiuto dell'azienda di continuare ad operare le trattenute a favore del suindicato organismo sindacale.

Relativamente a tale statuizione il giudice del gravame ha rilevato che la norma contrattuale che le prevedeva (l'art. 6) rientrava nella parte normativa del Contratto, diretta a predeterminare le condizioni ed il contenuto dei Contratti individuali di lavoro, e che la violazione di quella clausola aveva determinato un ostacolo all'esercizio e sviluppo dell'attività sindacale; ha affermato inoltre che l'azienda era comunque obbligata ad effettuare le trattenute sindacali in base alla cessione parziale del proprio credito retributivo fatta dal lavoratore.

Riguardo all'altra condotta del datore di lavoro (realizzatasi nel disconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale), il Tribunale ha osservato che la nuova disciplina, come determinata dalla parziale abrogazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ha modificato i presupposti giuridici per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 22 e 23 dello Statuto, e inerisce non alla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale, ma alla sua attività: quindi le rappresentanze sindacali aziendali costituite in precedenza, in base a requisiti non più rispondenti alla nuova formulazione della legge, non possono utilmente invocare la tutela giurisdizionale per il riconoscimento dei suindicati diritti.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la soc. Limea Fisma con quattro motivi.

La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui la società ricorrente replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto proposte avverso la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. e vizio di motivazione ( art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, per avere affermato l'applicabilità dell'art. 6 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata nei riguardi di lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, producendo invece il Contratto collettivo effetti solo tra le parti ed essendo state le clausole di cui era stata richiesta l'applicazione specificamente contestate dal datore di lavoro. Addebita inoltre al Tribunale di non avere spiegato come una clausola del Contratto che richieda, ai fini dell'esercizio di un diritto, un atto di impulso di un soggetto terzo (il lavoratore) rispetto alle parti contrattuali e che implichi effetti indiretti anche per lui, comporti che lo stesso sia considerato a sua volta parte del Contratto. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'art. 6 del CCNL, pur concernendo un diritto delle organizzazioni sindacali, attenga alla parte normativa del Contratto e non abbia natura obbligatoria, ed evidenzia come la necessità di un atto di impulso del lavoratore non basti a trasformare la clausola che prevede quel diritto in normativa e sia insufficiente ad estendere l'efficacia della medesima clausola ai lavoratori.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e si duole che il giudice del merito non abbia tenuto conto della comune intenzione delle parti quale risultante dal chiaro tenore letterale della premessa della sezione seconda del CCNL, ove si fa preciso riferimento alla regolamentazione dei diritti sindacali e alle parti contraenti, indicate da un lato nella Federmeccanica-Assital e dall'altro a FIM, FIOM e UILM, e abbia interpretato la clausola di cui all'art. 6 del Contratto senza considerare la premessa ora richiamata. Ciò, prosegue la società ricorrente, dimostra, da un lato, la natura strettamente obbligatoria del citato art. 6 e, dall'altro la volontà delle parti contraenti di aver voluto espressamente circoscrivere l'obbligo delle trattenute nei riguardi soltanto delle organizzazioni sindacali stipulanti; mentre con altre organizzazioni erano stati stipulati atti separati.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1260, 1263 e 1374 cod. civ. e dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970. Il motivo è articolato in due profili: nel primo si assume la incompatibilità della irrevocabilità della cessione del credito - nel cui schema il Tribunale ha inquadrato la richiesta fatta dal dipendente al datore di lavoro di trattenere una quota della retribuzione per poi versarla direttamente al sindacato - con il principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39 Cost. e che tale configurazione della trattenuta dello stipendio contrasta con quella ritenuta dalla giurisprudenza come delegazione di pagamento, alla quale del resto avevano fatto esplicito riferimento i lavoratori negli atti di delega; si evidenzia ancora l'operatività della delegazione di pagamento solo sul piano del rapporto interno fra lavoratore delegante e società delegata.

Nel secondo profilo la società Limea Fisma deduce che il Contratto fra i singoli lavoratori e il sindacato, qualora definito cessione del credito, sarebbe nella ipotesi in esame un negozio in frode alla legge, volendosi aggirare con quello schema negoziale l'esito del referendum.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Critica la sentenza impugnata per avere affermato, senza dare adeguata motivazione, che dal rifiuto dell'azienda di riscuotere i contributi sindacali deriverebbe una limitazione al libero svolgimento dell'attività sindacale. Sostiene, inoltre, che per la insussistenza, dopo l'abrogazione dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori, di un diritto collettivo del sindacato, fatte salve le diverse ipotesi previste dal CCNL, di percepire i contributi, la condotta denunciata dell'azienda non può dar luogo alla tutela di cui all'art. 28 citato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e si deduce che, essendo stata la rappresentanza sindacale costituita prima della parziale abrogazione della norma denunciata, la sua costituzione restava valida e su di essa, per il principio di irretroattività della legge, non può avere alcuna incidenza la nuova disciplina risultante dalla modifica della norma.

Per ragioni di ordine logico si deve esaminare prima la doglianza proposta con il ricorso incidentale, comportando il suo accoglimento l'affermazione di un comportamento antisindacale dell'azienda.

Ma si deve subito rilevare che non è condivisibile la tesi sostenuta dalla Federazione resistente, secondo cui la normativa sulle rappresentanze sindacali aziendali, quale risultante all'esito della modifica referendaria, concerne soltanto la costituzione di tali strutture e non riguarda il loro aspetto funzionale, con la conseguenza che le rappresentanze aziendali costituite anteriormente a detta modifica, nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e sebbene non firmatarie di Contratti collettivi applicati all'unità produttiva mantengono i diritti loro già attribuiti.

Come è noto, per l'esercizio da parte delle rappresentanze sindacali aziendali dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, al requisito di rappresentatività stabilito dal legislatore ai punti a) e b) dell'art. 19 della medesima normativa, è stato sostituito, a seguito della riforma derivante dalla parziale abrogazione del medesimo articolo, il requisito della sottoscrizione di Contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Si tratta, come già rilevato da autorevole dottrina, di una modifica che attiene solo alla individuazione dei requisiti quali chiavi di accesso a quella forma di tutela privilegiata dell'attività sindacale all'interno della organizzazione produttiva, rimanendo ferma la esigenza di selezionare le strutture sindacali meritevoli della speciale ed ulteriore tutela, che va al di là della garanzia della libertà sindacale assicurata, quale valore costituzionale, dall'art. 39 Cost. Esigenza che è la finalità della norma in esame e non si può di certo ritenere che la disciplina postreferendaria costituisca, come sembrerebbe intendere la resistente, una limitazione, diversa da quella contenuta nella precedente disciplina, per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio stabilito dall'art. 39 Cost. e con quello di libertà sindacale nei luoghi di lavoro fissato nell'art. 14 dello Statuto dei lavoratori.

Si deve quindi affermare che il criterio della rappresentatività, da verificarsi con riferimento al livello aziendale a seguito della nuova disciplina dettata dall'art. 19 nella formulazione risultante dopo la sua parziale abrogazione, concernendo soltanto l'accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, riguarda l'attività delle rappresentanze sindacali aziendali e non la loro costituzione. Con la conseguenza che le rappresentanze sindacali costituite in precedenza alla riforma continuano a sussistere, essendo la loro esistenza, così come quella di altre strutture che all'interno dell'azienda siano riferibili al sindacato e come rappresentanza di questo, garantita dagli artt. 1 e 14 dello Statuto dei lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di cui al richiamato titolo III se non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 19 come modificato.

Né la Federazione resistente può utilmente invocare, al fine del mantenimento dell'accesso a quei diritti e funzioni sindacali di cui al Titolo III, la regola della irretroattività della legge. Tale principio, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti Cass., 3 marzo 2000 n. 2433, Cass., Sezioni Unite, 28 aprile 1998 n. 4327), comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. Incidendo la nuova disciplina in questione non sulla costituzione delle suddette strutture sindacali ma sugli effetti derivanti dalla loro attività che si devono svolgere nel tempo secondo i limiti stabiliti dalla legge, essa va applicata alle rappresentanze sindacali aziendali operanti anteriormente al 28 settembre 1995, data in cui in base al D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 ha effetto la parziale abrogazione dell'art. 19 in base all'esito del referendum indetto con il D.P.R. 5 aprile 1995. Di contro si deve ritenere, come già rilevato da autorevole dottrina, legittimata ad accedere ai diritti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori l'associazione sindacale che abbia stipulato un Contratto collettivo aziendale prima della modifica referendaria, ma che fino a quella ne era rimasta esclusa in applicazione della disciplina dettata dall'art. 19 nella originaria formulazione.

Passando alle censure proposte con il ricorso principale, per il suo carattere eventualmente assorbente si deve esaminare, con precedenza rispetto alle altre, quella proposta con il quarto motivo.

La censura è però infondata in relazione ad entrambi i profili nei quali si articola.

Riguardo al primo si deve rilevare in linea generale che il comportamento del datore di lavoro è antisindacale tutte le volte che sia in contrasto con le norme imperative destinate a tutelare in via diretta ed immediata l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e leda i diritti sindacali di cui ai titoli II e III dello Statuto dei lavoratori. E con specifico riferimento ai contributi sindacali, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in diverse pronunce (v. Cass., 5 febbraio 2000 n. 1312, Cass., 9 settembre 1991 n. 9470, Cass., 9 febbraio 1989 n. 822) che, laddove i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di Contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori che sia invocata dalla medesima associazione sindacale. Pienamente aderente a tali principi è la sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come il rifiuto opposto dall'azienda di effettuare le trattenute sindacali concreti un comportamento che lede non solo i diritti del singolo lavoratore ma anche quelli del sindacato destinatario dei contributi, e che perciò costituisce un ostacolo all'esercizio e sviluppo dell'attività e, per questo motivo, configura una ipotesi di condotta antisindacale.

Riguardo al secondo profilo, la doglianza non ha alcuna rilevanza causale, in quanto il Tribunale ha ritenuto in base alla clausola contrattuale l'obbligo dell'azienda di effettuare le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori che ne avevano fatto richiesta, e di provvedere poi al versamento delle somme al sindacato.

Fondate sono invece le doglianze proposte con il primo e il secondo mezzo di annullamento, che, in quanto connesse, vanno congiuntamente trattate.

È principio costantemente affermato da questa Corte, tanto da costituire ormai "ius receptum", che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al Contratto. Si è inoltre precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro, non iscritto alla associazione sindacale dei datori di lavoro che ha stipulato il Contratto collettivo, abbia prestato adesione, mediante la pratica dell'applicazione delle clausole contrattuali, soltanto ad alcune di esse, contestandone esplicitamente altre, è da escludere che il Contratto possa spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole contestate (Cass., 16 gennaio 1996 n. 319, Cass., 6 novembre 1990 n. 10654).

La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi. Pur avendo accertato che la Federazione sindacale resistente non risultava fra le associazioni che avevano stipulato il Contratto collettivo dei metalmeccanici, con la clausola riportata all'art. 6, relativa all'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne avessero fatta richiesta mediante delega sottoscritta e di versare le somme al sindacato, il Tribunale non ha considerato la contestazione fatta dall'azienda in ordine a detta clausola con il rifiuto di applicarla, espressamente richiamato dal pretore nel provvedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori e quindi riportato nella sentenza qui impugnata.

La pronuncia del Tribunale è inoltre inficiata dal vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della clausola in questione definita come obbligatoria.

La distinzione fra clausole normative e obbligatorie che possono essere contenute in un Contratto collettivo, quale affermata in dottrina e in giurisprudenza, è nel senso che quelle normative sono destinate a regolare i rapporti individuali riconducibili al Contratto, mentre sono obbligatorie quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei Contratti medesimi, con la conseguenza che queste ultime clausole creano obblighi e diritti per le parti stipulanti e non già per i singoli lavoratori (v. fra le più recenti Cass., 5 maggio 2000 n. 5625).

Il Tribunale, pur riportandosi a questa classificazione delle clausole dei Contratti collettivi di diritto comune, è pervenuto ad includere la pattuizione di cui si discute fra quelle di natura normativa, argomentando che, per la previsione nella norma collettiva di un diritto del lavoratore con corrispondente obbligo del datore di lavoro, essa rientrava nella parte normativa del Contratto. In tal modo però il giudice del gravame, malgrado la censura proposta dalla società - la quale nell'appello si era doluta che il pretore nell'interpretare la clausola non aveva considerato la sua collocazione nella sezione dei diritti sindacali, che costituiva il fulcro della parte obbligatoria del CCNL avente come destinatari solo i sindacati stipulanti - non ha spiegato come quella parte diretta a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei Contratti potesse avere effetto sul rapporto di lavoro, e limitandosi al parziale esame della clausola, senza verificare quale il significato letterale della disposizione in relazione all'intero contesto contrattuale, è incorso nella violazione della regola di cui all'art. 1363 cod. civ. Il canone ermeneutico dettato da questa norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va applicato allorché il dato testuale sia insufficiente e, come rilevato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, nella contrattazione collettiva, pur rimanendo, anche in questa materia, fondamentale e prioritario il criterio letterale, detto canone assume per la specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura delle parti contraenti e delle finalità che con essa si perseguono. una portata incisiva per evidenziare la comune volontà delle parti (v. fra le altre Cass., 6 maggio 1998 n. 4592, Cass., 26 gennaio 1999 n. 703).

L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l'assorbimento di entrambi i profili di censura del terzo mezzo di annullamento del medesimo ricorso, ponendosi l'interpretazione e la classificazione della clausola come antecedente logico giuridico rispetto alla questione della sussistenza (o meno) della obbligazione, derivante dal Contratto, del datore di lavoro di effettuare le trattenute sindacali sulle retribuzioni dei singoli lavoratori e in base alle loro richieste.

In conclusione, rigettati il ricorso incidentale e il quarto motivo di quello principale, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale e dichiarato l'assorbimento del terzo motivo.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, la quale si atterrà ai principi innanzi esposti.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello incidentale, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo e rigetta il quarto motivo del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.