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Amianto. Benefici pensionistici più ampi. Circolare esplicativa dell’Inps
Con una circolare, la
n. 58 del 15 aprile 2005, l’Inps
ha fornito ulteriori precisazioni circa i benefici previdenziali a favore
dei lavoratori esposti all’amianto.
Il
decreto 27 ottobre 2004 del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze
(convertito in seguito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003),
ha operato un raccordo tra le vecchie disposizioni e le nuove (legge n.
350 del 2003), delineando quelle che sono le modalità di riconoscimento
dei benefici pensionistici da parte degli Enti previdenziali erogatori
delle prestazioni pensionistiche per lavoro svolto con esposizione
all’amianto, ed inoltre stabilendo le modalità di rilascio della
certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’Inail,
incaricata di questo proprio dalle novità introdotte dalla legge. L’Inps
nel messaggio distingue tra due differenti discipline.
Disciplina precedente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto di riforma).
Precisa la circolare dell’Istituto che il beneficio consiste “nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo”.
La provvidenza spetta a quei lavoratori che
abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003 “attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione
all’amianto gestita dall’Inail e siano in possesso della relativa
certificazione rilasciata dall’Istituto stesso, ovvero ne vengano in
possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo
del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale (17 dicembre 2004)”.
Questi, sottolinea l’Istituto
previdenziale, i beneficiari:
Il termine del 15 giugno 2005, a pena di
decadenza dal diritto ai benefici, è valido anche per i lavoratori che non
posseggono un riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto,
avvenuta entro il 2 ottobre 2003, o non hanno fatto richiesta della
certificazione all’Inail.
Lo stesso
termine di decadenza è valido per coloro ai quali si applica la disciplina
previgente. L’Inps nella circolare individua le seguenti categorie di
soggetti:
Disciplina post riforma
Il beneficio
post riforma, cioè a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del
27 ottobre 2004, consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione
all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della
pensione (e non nel diritto).
Tale beneficio
spetta ai “lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003 – si legge nella
circolare - sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali gestita dall’Inail”, occupati per non meno di 10
anni “in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. Il decreto
ministeriale fissa (articolo 2) le condizioni ed i criteri di
concentrazione ed inoltre le attività lavorative interessate.
Anche per
questa tipologia, i lavoratori destinatari della nuova disciplina sono
tenuti a presentare domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto
alla competente sede Inail entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
decreto ministeriale, e cioè entro il 15 giugno 2005 (chi ha già
presentato domanda entro il 2 ottobre 2003, deve ripresentarla entro il
180° giorno).
È importante
evidenziare che nel messaggio l’Inps chiarisce che il beneficio non è
cumulabile con altre tipologie di incentivi, ad eccezione che si tratti di
bonus derivanti da particolari condizioni del lavoratore (invalidi, non
vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di
tutela previdenziale).
La novità di
rilievo consiste invece nella possibilità di cumulare i periodi di
esposizione (soggetti o meno all’Inail) ai fini del raggiungimento del
limite dei 10 anni per avere diritto al beneficio, che dipenderà, afferma
l’Inps, dal periodo di lavoro.
Questa in sintesi una tabella, così come elaborata dall’Istituto, dei beneficiari.
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