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Amianto. Benefici pensionistici più ampi. Circolare esplicativa dell’Inps

 

Con una circolare, la n. 58 del 15 aprile 2005, l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni circa i benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all’amianto.  

Il decreto 27 ottobre 2004 del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze (convertito in seguito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003), ha operato un raccordo tra le vecchie disposizioni e le nuove (legge n. 350 del 2003), delineando quelle che sono le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche per lavoro svolto con esposizione all’amianto, ed inoltre stabilendo le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’Inail, incaricata di questo proprio dalle novità introdotte dalla legge. L’Inps nel messaggio distingue tra due differenti discipline.

 

 

Disciplina precedente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto di riforma).

 

Precisa la circolare dell’Istituto che il beneficio consiste “nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo”.

 

La provvidenza spetta a quei lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003 “attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’Inail e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’Istituto stesso, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004)”.

Questi, sottolinea l’Istituto previdenziale, i beneficiari:

  •       coloro i quali siano in possesso di un certificato rilasciato dall’Inail attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;

 

  •       coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;

 

  •       coloro i quali vengano in possesso, entro il 2 ottobre 2003, della certificazione rilasciata dall’Inail attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;

 

  •       coloro che ottengano, entro il 2 ottobre 2003, il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’Inail su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.

Il termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici, è valido anche per i lavoratori che non posseggono un riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, o non hanno fatto richiesta della certificazione all’Inail.

 

Lo stesso termine di decadenza è valido per coloro ai quali si applica la disciplina previgente. L’Inps nella circolare individua le seguenti categorie di soggetti:

  •       lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici derivanti dalla normativa precedente;

 

  •       lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;

 

  •       lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

 

Disciplina post riforma

 

Il beneficio post riforma, cioè a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione (e non nel diritto).

Tale beneficio spetta ai “lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003 – si legge nella circolare - sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail”, occupati per non meno di 10 anni “in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. Il decreto ministeriale fissa (articolo 2) le condizioni ed i criteri di concentrazione ed inoltre le attività lavorative interessate.

Anche per questa tipologia, i lavoratori destinatari della nuova disciplina sono tenuti a presentare domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede Inail entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, e cioè entro il 15 giugno 2005 (chi ha già presentato domanda entro il 2 ottobre 2003, deve ripresentarla entro il 180° giorno).

 

È importante evidenziare che nel messaggio l’Inps chiarisce che il beneficio non è cumulabile con altre tipologie di incentivi, ad eccezione che si tratti di bonus derivanti da particolari condizioni del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale).

La novità di rilievo consiste invece nella possibilità di cumulare i periodi di esposizione (soggetti o meno all’Inail) ai fini del raggiungimento del limite dei 10 anni per avere diritto al beneficio, che dipenderà, afferma l’Inps, dal periodo di lavoro.

 

Questa in sintesi una tabella, così come elaborata dall’Istituto, dei beneficiari.

 

Periodo di esposizione

BENEFICIO

q       Più di 10 anni in attività soggetta all’Inail

q       Maggiorazione di 1,5 per il diritto e la misura della pensione dei periodi di lavoro soggetti all’Inail

q       Meno di 10 anni in attività soggetta all’Inail

  +

q       Più di 10 anni in attività non soggette all’Inail

  Per un totale maggiore di 10 anni

q       Maggiorazione di 1,25 per la misura della pensione per tutto il periodo di esposizione

q       Meno di 10 anni in attività soggetta all’Inail

  +

q       Meno di 10 anni in attività non soggette all’Inail

Per un totale maggiore di 10 anni

q       Maggiorazione di 1,25 per la misura della pensione per tutto il periodo di esposizione

 

 

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