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Pillole sulla disciplina previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto - circolare Inps  58/2005 -



Il Ministero del Lavoro ha fornito agli Enti Previdenziali una serie di importanti chiarimenti sulla questione relativa all'applicazione del decreto 27 ottobre 2004 attuativo dell'art. 47 della L. 326/03 e successive modificazioni. Si interviene, pertanto, sull'argomento allegando la circolare dall'Inps
 

Il decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 istituisce ed estende il beneficio previdenziale in favore dei dipendenti sottoposti a rischio amianto, ma non assicurati presso l'Inail (dipendenti pubblici, marittimi, dipendenti enti privatizzati), introducendo una diversificazione di trattamenti tra questi e coloro i quali, invece, sono stati esposti all'amianto nello svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'Inail.

In ogni caso, per entrambe le categorie di lavoratori, la data del 2 ottobre 2003 rappresenta il momento finale entro il quale il lavoratore ha subito l'esposizione all'amianto, per il periodo di tempo fissato dalle diverse normative (più di dieci anni o almeno dieci anni). Tale chiarimento, contenuto nella circolare dell'Inps, risolve i dubbi e gli equivoci che volevano considerare, invece, tale data come il termine ultimo per la presentazione delle domande di certificazione.

Inoltre per "maturazione del diritto al beneficio" entro il 2 ottobre 2003, si intende la sussistenza della condizione di esposizione all'amianto, e non il perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione.

Fatte queste brevi ma fondamentali precisazioni, occorre fare una distinzione tra lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, cioè l'art. 13 comma 8 della L. 257/92, e lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione la nuova disciplina dettata dall'art. 47 della L. 326/03 ed attuata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

 

- Disciplina previgente (art. 13 c. 8 L. 257/92)

Sono destinatari di tale norma tutti i lavoratori dipendenti:
a) esposti al rischio amianto
b) per un periodo ultradecennale
c) entro il 2 ottobre 2003
d) nello svolgimento di una attività lavorativa soggetta all'assicurazione presso l'Inail.
A questi lavoratori viene riconosciuta la maggiorazione contributiva pari all'1,5 dei periodi di esposizione certificati dall'Inail, utile sia ai fini del diritto alla pensione che del relativo importo.

Riassumendo, l'art. 13 comma 8 della L. 257/92 si applica nei confronti dei lavoratori che:

1) siano già in possesso della certificazione rilasciata dall'Inail relativa ad un periodo di esposizione ultradecennale all'amianto, subita entro il 2 ottobre 2003;
2) abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
3) ottengano la certificazione Inail relativa all'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003, a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005;
4) ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale relativo all'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003, a seguito di sentenze pronunciate per ricorsi presentati nel tempo dagli interessati per contestare provvedimenti negativi emessi dall'Inail a seguito di domande presentate non oltre il 15 giugno 2005.

Per ottenere il beneficio previdenziale, è necessario presentare la richiesta di certificazione all'Inail entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto. Tale termine è previsto anche per quei particolari soggetti che erano già stati individuati dall'art. 47 come destinatari della previgente disciplina; in particolare, si tratta di:

- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, compresi i benefici di cui al comma 8 dell'art. 13 della L. 257/92;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già risolto il rapporto di lavoro.

A scopo esclusivamente cautelativo, si ritiene opportuno rispettare questa scadenza anche per coloro i quali, già in possesso della certificazione rilasciata dall'Inail, vengano in possesso di ulteriore documentazione comprovante periodi di esposizione all'amianto non compresi nella precedente certificazione.

Al contrario, l'obbligo di presentare la domanda di certificazione all'Inail entro il 15 giugno p.v. non sussiste per coloro i quali vi abbiano già provveduto.

- Disciplina vigente a seguito dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004

Sono destinatari di tale disposizione tutti i lavoratori dipendenti:
a) esposti al rischio amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno o comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai C.C.N.L
b) per un periodo pari a dieci anni di attività effettivamente svolta
c) entro il 2 ottobre 2003
d) nello svolgimento di una attività lavorativa, compresa tra quelle specificate espressamente dal decreto, non soggetta all'assicurazione presso l'Inail. Al riguardo, l'Inail ha istituito appositi gruppi di lavoro per individuare particolari attività comportanti l'esposizione al rischio, non comprese nel decreto, in relazione al personale delle Ferrovie ed ai lavoratori marittimi.

In virtù della nuova disciplina, a questi lavoratori viene riconosciuta la maggiorazione contributiva pari all'1,25 dei periodi di esposizione certificati dall'Inail, utile esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico.

L'anzianità contributiva, comprensiva della maggiorazione, non può essere superiore a quaranta anni, ovvero al limite massimo previsto dai singoli regimi previdenziali di appartenenza.

Il riconoscimento del benefico pensionistico spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico liquidato successivamente al 1° maggio 1992.

Al riguardo, si rileva che la possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione non è menzionata nella circolare elaborata dall'Inpdap,(previdenza dipendenti amministrazione pubblica) che, anzi, ribadisce che la domanda di certificazione all'Inail e la conseguente richiesta all'Ente previdenziale di valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di esposizione, può essere proposta dall'iscritto "in qualsiasi momento dell'attività lavorativa", in virtù del principio secondo il quale qualsiasi prestazione deve essere chiesta in attività di servizio. Questa posizione dell'Istituto ovviamente crea dei problemi, in quanto non permetterebbe di usufruire di una normativa entrata in vigore dal 17 dicembre 2004 ai lavoratori andati in pensione in data precedente e che fissa anche un termine di decadenza per la proposizione della domanda.

Per ottenere tale beneficio previdenziale, è necessario presentare la richiesta di certificazione all'Inail entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto. Tale obbligo permane anche per coloro i quali abbiano già inoltrato la domanda entro il 2 ottobre 2003.

a) Divieto di cumulo dei benefici previdenziali

Il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, all'art. 4 comma 2, inoltre, prevede che i benefici previdenziali derivanti dall'applicazione delle nuove norme per coloro che siano stati esposti all'amianto non possano essere cumulati con altri benefici, sempre di natura previdenziale, che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, oppure un aumento dell'anzianità contributiva.

Si tratta, per esempio, dei benefici spettanti per i lavori usuranti, per servizi di confine, per i servizi prestati dai lavoratori portuali. Al contrario, non rientrano, a nostro parere, nel regime di incumulabilità tutte le maggiorazioni o aumenti di servizio proprie del regime pensionistico di appartenenza, come accade, per esempio, nel caso dei Militari e dei Ferrovieri.

Al momento del pensionamento, quindi, i lavoratori interessati dovranno optare tra l'uno o gli altri benefici.

Tale divieto di cumulo riguarda esclusivamente i lavoratori destinatari della nuova disciplina.

I benefici previdenziali collegati ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto) o comunque derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale sono, invece, cumulabili con quelli previsti per aver subito l'esposizione all'amianto, anche per i lavoratori ai quali si applica la nuova normativa.

b) Lavoratori delle Ferrovie S.p.A.

Riguardo a questi lavoratori, l'Inps si riserva di fornire disposizioni più precise tenendo, nel frattempo, in evidenza le domande presentate in relazione al riconoscimento del beneficio previdenziale in applicazione sia della vecchia che della nuova disciplina.

In ogni caso, questi lavoratori devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'Inail entro il 15 giugno 2005, anche nel caso in cui lo abbiano già fatto antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003.

c) Periodi "misti" di esposizione

Nel caso di periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria Inail, che singolarmente considerati siano inferiori al decennio, viene comunque riconosciuto il beneficio pensionistico, purché la loro somma sia pari ad almeno 10 anni ed a condizione, ovviamente, che l'esposizione sia certificata dall'Inail secondo le procedure relative alle diverse situazioni.

In tal caso, verrà riconosciuto il beneficio pensionistico previsto dalla nuova normativa, cioè la maggiorazione contributiva dell'1,25, utile esclusivamente ai fini della misura della pensione.

Rimane fermo che la maggiorazione contributiva pari ad 1,5, valida ai fini del diritto e della misura della pensione, viene applicata soltanto nelle situazioni in cui il periodo di esposizione all'amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa assicurata presso l'Inail, sia stato di oltre dieci anni.


d) Beneficio previdenziale per periodi di esposizione all'amianto che abbiano dato luogo a malattia professionale

Nulla è stato modificato dalla nuova normativa nel caso di lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una malattia professionale legata all'esposizione all'amianto.
Pertanto, nei confronti di questi lavoratori continua a trovare applicazione l'art. 13 comma 7 della L. 257/92, con l'attribuzione della maggiorazione contributiva pari ad 1,5 del periodo di esposizione riconosciuto dall'Inail, utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono validi anche i riconoscimenti di malattia professionale da amianto rilasciati da Enti diversi dall'Inail (per esempio, Ipsema), purché resi sulla base di quanto disposto dal T.U. approvato con DPR 1124/65.


e) Procedure

1) Richiesta di certificazione

L'unico Istituto competente ad accertare ed a certificare la sussistenza e la durata di esposizione all'amianto é l'Inail. Le domande devono essere, quindi, proposte alla sede dell'Istituto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente:

a) per gli iscritti all'assicurazione generale Inail
entro il 15 giugno 2005 solo nel caso in cui non abbiano già provveduto a presentare la relativa domanda per periodi di esposizione ultradecennale all'amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003 ;

b) per i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail
entro il 15 giugno 2005 nel caso non abbiano mai presentato domanda
entro il 15 giugno 2005 nel caso in cui l'abbiano già presentata all'Inail entro la data del 2 ottobre 2003 e anche qualora sia stata respinta

In questo caso, l'Istituto attiverà la procedura di riconoscimento ed emetterà la certificazione solo se:

1) la domanda sarà predisposta secondo lo schema previsto dall'allegato 1 al D.L. 27/10/04
2) sarà integrata dal curriculum lavorativo richiesto e rilasciato dal datore di lavoro, predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato 2 del D.L. 27/10/2004, dal quale risulti che il lavoratore é stato adibito, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto specificate nel D.L.

La certificazione deve essere rilasciata dall'Inail nel termine massimo di un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

2) Riconoscimento della maggiorazione contributiva

- lavoratori iscritti all'Inail:
la certificazione Inail va presentata alle strutture Inps, competenti per territorio, unitamente alla domanda di pensione o di ricostituzione della pensione stessa.
La medesima certificazione può essere presentata alle competenti sedi dell'Inps, ai soli fini della valutazione della maggiorazione sull'estratto conto assicurativo dell'interessato, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione.

- lavoratori non iscritti all'Inail:
la certificazione rilasciata dall'Inail dovrà essere presentata, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività lavorativa:
1) alla sede competente dell'Inpdap in relazione alla sede dell'amministrazione datrice di lavoro
2) all'amministrazione statale ad oggi competente alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
3) all'Ipost, se trattasi di lavoratori delle Poste Italiane Spa
4) al Fondo Ferrovie dello Stato Spa, se si tratta di ferrovieri
5) alla competente sede dell'Inps, se trattasi di marittimi.

3) Periodi di esposizione ricongiunti

L'Inpdap, in presenza della certificazione dell'Inail di esposizione all'amianto rilasciata per attività lavorativa svolta con iscrizione ad altro fondo pensionistico e per la quale é stata chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, riconosce, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro:
- la maggiorazione di 1,5 del periodo di esposizione, valida ai fini del diritto e della misura della pensione, se il riconoscimento si riferisce ad attività lavorativa soggetta all'obbligo di iscrizione all'Inail;
- la maggiorazione di 1,25 del periodo di esposizione, valida ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, se il riconoscimento si riferisce a periodi di attività lavorativa non subordinati all'obbligo di iscrizione all'Inail.

4) Provvedimenti negativi

Il provvedimento relativo al riconoscimento delle maggiorazioni contributive derivanti dall'esposizione al rischio amianto é di competenza dell'Istituto Previdenziale (Inps, Inpdap, ecc.).

In caso di provvedimento negativo, é necessario esperire tutte le consuete procedure per la relativa contestazione