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Pillole sulla disciplina
previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto - circolare Inps
58/2005 -
Il Ministero del Lavoro ha
fornito agli Enti Previdenziali una serie di importanti chiarimenti sulla
questione relativa all'applicazione del decreto 27 ottobre 2004 attuativo
dell'art. 47 della L. 326/03 e successive modificazioni. Si interviene,
pertanto, sull'argomento allegando la
circolare dall'Inps
Il decreto ministeriale del 27
ottobre 2004 istituisce ed estende il beneficio previdenziale in favore
dei dipendenti sottoposti a rischio amianto, ma non assicurati presso l'Inail
(dipendenti pubblici, marittimi, dipendenti enti privatizzati),
introducendo una diversificazione di trattamenti tra questi e coloro i
quali, invece, sono stati esposti all'amianto nello svolgimento di
attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali gestita dall'Inail.
In ogni caso, per entrambe le
categorie di lavoratori, la data del 2 ottobre 2003 rappresenta il
momento finale entro il quale il lavoratore ha subito l'esposizione
all'amianto, per il periodo di tempo fissato dalle diverse normative (più
di dieci anni o almeno dieci anni). Tale chiarimento, contenuto nella
circolare dell'Inps, risolve i dubbi e gli equivoci che volevano
considerare, invece, tale data come il termine ultimo per la presentazione
delle domande di certificazione.
Inoltre per "maturazione del
diritto al beneficio" entro il 2 ottobre 2003, si intende la
sussistenza della condizione di esposizione all'amianto, e non il
perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione.
Fatte queste brevi ma fondamentali
precisazioni, occorre fare una distinzione tra lavoratori ai quali si
applica la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003,
cioè l'art. 13 comma 8 della L. 257/92, e lavoratori nei confronti dei
quali trova applicazione la nuova disciplina dettata dall'art. 47
della L. 326/03 ed attuata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
- Disciplina previgente (art. 13 c.
8 L. 257/92)
Sono destinatari di tale norma
tutti i lavoratori dipendenti:
a) esposti al rischio amianto
b) per un periodo ultradecennale
c) entro il 2 ottobre 2003
d) nello svolgimento di una
attività lavorativa soggetta all'assicurazione presso l'Inail.
A questi lavoratori viene
riconosciuta la maggiorazione contributiva pari all'1,5 dei periodi
di esposizione certificati dall'Inail, utile sia ai fini del diritto
alla pensione che del relativo importo.
Riassumendo, l'art. 13 comma 8
della L. 257/92 si applica nei confronti dei lavoratori che:
1) siano già in possesso della
certificazione rilasciata dall'Inail relativa ad un periodo di esposizione
ultradecennale all'amianto, subita entro il 2 ottobre 2003;
2) abbiano ottenuto il
riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione
ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2
ottobre 2003;
3) ottengano la certificazione
Inail relativa all'esposizione ultradecennale all'amianto per attività
lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003, a seguito di domanda presentata
entro il 15 giugno 2005;
4) ottengano il riconoscimento del
diritto al beneficio previdenziale relativo all'esposizione ultradecennale
all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003, a
seguito di sentenze pronunciate per ricorsi presentati nel tempo dagli
interessati per contestare provvedimenti negativi emessi dall'Inail a
seguito di domande presentate non oltre il 15 giugno 2005.
Per ottenere il beneficio
previdenziale, è necessario presentare la richiesta di certificazione all'Inail
entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto. Tale
termine è previsto anche per quei particolari soggetti che erano già stati
individuati dall'art. 47 come destinatari della previgente disciplina; in
particolare, si tratta di:
- lavoratori che alla data del 2
ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico, compresi i benefici di cui al comma 8 dell'art.
13 della L. 257/92;
- lavoratori che alla data del 2
ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2
ottobre 2003 avevano già risolto il rapporto di lavoro.
A scopo esclusivamente
cautelativo, si ritiene opportuno rispettare questa scadenza anche per
coloro i quali, già in possesso della certificazione rilasciata dall'Inail,
vengano in possesso di ulteriore documentazione comprovante periodi di
esposizione all'amianto non compresi nella precedente certificazione.
Al contrario, l'obbligo di
presentare la domanda di certificazione all'Inail entro il 15 giugno p.v.
non sussiste per coloro i quali vi abbiano già provveduto.
- Disciplina vigente a seguito
dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004
Sono destinatari di tale
disposizione tutti i lavoratori dipendenti:
a) esposti al rischio amianto in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno o comunque sulla durata oraria giornaliera
prevista dai C.C.N.L
b) per un periodo pari a dieci anni
di attività effettivamente svolta
c) entro il 2 ottobre 2003
d) nello svolgimento di una
attività lavorativa, compresa tra quelle specificate espressamente dal
decreto, non soggetta all'assicurazione presso l'Inail. Al
riguardo, l'Inail ha istituito appositi gruppi di lavoro per individuare
particolari attività comportanti l'esposizione al rischio, non comprese
nel decreto, in relazione al personale delle Ferrovie ed ai lavoratori
marittimi.
In virtù della nuova disciplina, a
questi lavoratori viene riconosciuta la maggiorazione contributiva pari
all'1,25 dei periodi di esposizione certificati dall'Inail, utile
esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico.
L'anzianità contributiva,
comprensiva della maggiorazione, non può essere superiore a quaranta anni,
ovvero al limite massimo previsto dai singoli regimi previdenziali di
appartenenza.
Il riconoscimento del benefico
pensionistico spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico
liquidato successivamente al 1° maggio 1992.
Al riguardo, si rileva che la
possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione non è menzionata
nella circolare elaborata dall'Inpdap,(previdenza dipendenti
amministrazione pubblica) che, anzi, ribadisce che la domanda di
certificazione all'Inail e la conseguente richiesta all'Ente previdenziale
di valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di esposizione, può
essere proposta dall'iscritto "in qualsiasi momento dell'attività
lavorativa", in virtù del principio secondo il quale qualsiasi prestazione
deve essere chiesta in attività di servizio. Questa posizione
dell'Istituto ovviamente crea dei problemi, in quanto non permetterebbe di
usufruire di una normativa entrata in vigore dal 17 dicembre 2004 ai
lavoratori andati in pensione in data precedente e che fissa anche un
termine di decadenza per la proposizione della domanda.
Per ottenere tale beneficio
previdenziale, è necessario presentare la richiesta di certificazione all'Inail
entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto.
Tale obbligo permane anche per coloro i quali abbiano già inoltrato la
domanda entro il 2 ottobre 2003.
a) Divieto di cumulo dei
benefici previdenziali
Il decreto ministeriale 27 ottobre
2004, all'art. 4 comma 2, inoltre, prevede che i benefici previdenziali
derivanti dall'applicazione delle nuove norme per coloro che siano stati
esposti all'amianto non possano essere cumulati con altri benefici, sempre
di natura previdenziale, che comportino, rispetto ai regimi pensionistici
di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, oppure un
aumento dell'anzianità contributiva.
Si tratta, per esempio, dei
benefici spettanti per i lavori usuranti, per servizi di confine, per i
servizi prestati dai lavoratori portuali. Al contrario, non rientrano,
a nostro parere, nel regime di incumulabilità tutte le maggiorazioni o
aumenti di servizio proprie del regime pensionistico di appartenenza, come
accade, per esempio, nel caso dei Militari e dei Ferrovieri.
Al momento del pensionamento,
quindi, i lavoratori interessati dovranno optare tra l'uno o gli altri
benefici.
Tale divieto di cumulo riguarda
esclusivamente i lavoratori destinatari della nuova disciplina.
I benefici previdenziali collegati
ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto)
o comunque derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela
previdenziale sono, invece, cumulabili con quelli previsti per aver subito
l'esposizione all'amianto, anche per i lavoratori ai quali si applica la
nuova normativa.
b) Lavoratori delle Ferrovie
S.p.A.
Riguardo a questi lavoratori, l'Inps
si riserva di fornire disposizioni più precise tenendo, nel frattempo, in
evidenza le domande presentate in relazione al riconoscimento del
beneficio previdenziale in applicazione sia della vecchia che della nuova
disciplina.
In ogni caso, questi lavoratori
devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'Inail
entro il 15 giugno 2005, anche nel caso in cui lo abbiano già fatto
antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003.
c) Periodi "misti" di
esposizione
Nel caso di periodi di esposizione
all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria Inail, che
singolarmente considerati siano inferiori al decennio, viene
comunque riconosciuto il beneficio pensionistico, purché la loro somma
sia pari ad almeno 10 anni ed a condizione, ovviamente, che l'esposizione
sia certificata dall'Inail secondo le procedure relative alle diverse
situazioni.
In tal caso, verrà riconosciuto il
beneficio pensionistico previsto dalla nuova normativa, cioè la
maggiorazione contributiva dell'1,25, utile esclusivamente ai fini
della misura della pensione.
Rimane fermo che la maggiorazione
contributiva pari ad 1,5, valida ai fini del diritto e della misura della
pensione, viene applicata soltanto nelle situazioni in cui il periodo di
esposizione all'amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa
assicurata presso l'Inail, sia stato di oltre dieci anni.
d) Beneficio previdenziale per
periodi di esposizione all'amianto che abbiano dato luogo a malattia
professionale
Nulla è stato modificato dalla
nuova normativa nel caso di lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una
malattia professionale legata all'esposizione all'amianto.
Pertanto, nei confronti di questi
lavoratori continua a trovare applicazione l'art. 13 comma 7 della L.
257/92, con l'attribuzione della maggiorazione contributiva pari ad 1,5
del periodo di esposizione riconosciuto dall'Inail, utile ai fini del
diritto e della misura della pensione.
Al riguardo, il Ministero del
Lavoro ha chiarito che sono validi anche i riconoscimenti di malattia
professionale da amianto rilasciati da Enti diversi dall'Inail (per
esempio, Ipsema), purché resi sulla base di quanto disposto dal T.U.
approvato con DPR 1124/65.
e) Procedure
1) Richiesta di certificazione
L'unico Istituto competente ad
accertare ed a certificare la sussistenza e la durata di esposizione
all'amianto é l'Inail. Le domande devono essere, quindi, proposte
alla sede dell'Istituto competente per territorio in relazione alla
residenza del richiedente:
a) per gli iscritti
all'assicurazione generale Inail
entro il 15 giugno 2005 solo
nel caso in cui non abbiano già provveduto a presentare la relativa
domanda per periodi di esposizione ultradecennale all'amianto avvenuta
entro il 2 ottobre 2003 ;
b) per i lavoratori non soggetti
all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail
entro il 15 giugno 2005 nel
caso non abbiano mai presentato domanda
entro il 15 giugno 2005 nel
caso in cui l'abbiano già presentata all'Inail entro la data del 2 ottobre
2003 e anche qualora sia stata respinta
In questo caso, l'Istituto attiverà
la procedura di riconoscimento ed emetterà la certificazione solo se:
1) la domanda sarà predisposta
secondo lo schema previsto dall'allegato 1 al D.L. 27/10/04
2) sarà integrata dal curriculum
lavorativo richiesto e rilasciato dal datore di lavoro, predisposto
secondo lo schema previsto dall'allegato 2 del D.L. 27/10/2004, dal quale
risulti che il lavoratore é stato adibito, in modo diretto ed abituale, ad
una delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto
specificate nel D.L.
La certificazione deve essere
rilasciata dall'Inail nel termine massimo di un anno dalla conclusione
dell'accertamento tecnico.
2) Riconoscimento della
maggiorazione contributiva
- lavoratori iscritti all'Inail:
la certificazione Inail va
presentata alle strutture Inps, competenti per territorio, unitamente alla
domanda di pensione o di ricostituzione della pensione stessa.
La medesima certificazione può
essere presentata alle competenti sedi dell'Inps, ai soli fini della
valutazione della maggiorazione sull'estratto conto assicurativo
dell'interessato, indipendentemente dalla domanda di pensione o di
ricostituzione.
- lavoratori non iscritti all'Inail:
la certificazione rilasciata dall'Inail
dovrà essere presentata, in qualsiasi momento dello svolgimento
dell'attività lavorativa:
1) alla sede competente dell'Inpdap
in relazione alla sede dell'amministrazione datrice di lavoro
2) all'amministrazione statale ad
oggi competente alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
3) all'Ipost, se trattasi di
lavoratori delle Poste Italiane Spa
4) al Fondo Ferrovie dello Stato
Spa, se si tratta di ferrovieri
5) alla competente sede dell'Inps,
se trattasi di marittimi.
3) Periodi di esposizione
ricongiunti
L'Inpdap, in presenza della
certificazione dell'Inail di esposizione all'amianto rilasciata per
attività lavorativa svolta con iscrizione ad altro fondo pensionistico e
per la quale é stata chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
sensi dell'art. 2 della legge 29/79, riconosce, all'atto della risoluzione
del rapporto di lavoro:
- la maggiorazione di 1,5 del
periodo di esposizione, valida ai fini del diritto e della misura della
pensione, se il riconoscimento si riferisce ad attività lavorativa
soggetta all'obbligo di iscrizione all'Inail;
- la maggiorazione di 1,25 del
periodo di esposizione, valida ai soli fini della misura del trattamento
pensionistico, se il riconoscimento si riferisce a periodi di attività
lavorativa non subordinati all'obbligo di iscrizione all'Inail.
4) Provvedimenti negativi
Il provvedimento relativo al
riconoscimento delle maggiorazioni contributive derivanti dall'esposizione
al rischio amianto é di competenza dell'Istituto Previdenziale (Inps,
Inpdap, ecc.).
In caso di provvedimento negativo,
é necessario esperire tutte le consuete procedure per la relativa
contestazione

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