Accordo per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
A integrazione e
specificazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, Federmeccanica-Assistal e
Fim, Fiom, Uilm, concordano quanto segue.
- 1 - Elettorato passivo
- Ferma restando l'eleggibilità di
operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla
data delle elezioni, possono essere candidati nelle liste di cui al punto 4,
parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, anche i
lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente,
alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non
inferiore a 6 mesi.
-
- 2 - Durata e sostituzione
dell'incarico
- Al termine del contratto non a tempo
indeterminato e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato
conferito scade automaticamente.
- I membri decaduti potranno essere
sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, parte prima dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
-
- 3 - Modalità della votazione
- Secondo quanto stabilito al punto
12, parte seconda, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo e
il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale
previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti
gli aventi diritto l'esercizio del voto al di fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui
all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
-
- 4 - Diritti sindacali
- Con riferimento al punto 4, parte
prima, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le organizzazioni
sindacali firmatarie del Ccnl per l'industria metalmeccanica privata e
dell'installazione di impianti, restando titolari dei diritti previsti
dall'articolo 4, disciplina generale sezione seconda del vigente Ccnl, in
ordine alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano
fino a 200 dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 23,
legge 20 maggio 1970, n. 300, pari al monte ore derivante dalla porzione di 30
minuti all'anno per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei
permessi per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi
rispetto a quanto stabilito dall'articolo 30, legge 20 maggio 1970, n. 300.
-
- 5 - Modalità di utilizzo dei
permessi sindacali
- Le organizzazioni sindacali titolari
dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'articolo
23, legge 20 maggio 1970, n. 300 di cui al precedente articolo 4 del presente
accordo, trasferiscono alle Rsu una quota di tali permessi pari al 70%.
- Il monte ore complessivo riservato
alla Rsu è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti.
- La Rsu provvederà a nominare al
proprio interno un responsabile di gestione amministrativa del monte ore a
essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
- Il monte ore riservato alle
organizzazioni sindacali, come regolato al primo comma dell'articolo 5 del
presente accordo, è ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel
rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito per il
tramite dei rispettivi componenti la Rsu. Le organizzazioni sindacali
provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile designato
all'interno dei rispettivi componenti la Rsu per la gestione di tale monte
ore.
- Per quanto non disciplinato agli
articoli 4 e 5 del presente accordo si fa riferimento ai princìpi di cui al
punto 4, parte prima dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
-
- 6 - Commissione elettorale,
scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti
- I membri della Commissione
elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti
sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva,
disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro
incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro
utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i premessi retribuiti di cui
all'articolo 23 legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità
di cui al punto 12, parte seconda, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre
1993.
- Resta inteso che ai suddetti
soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste
dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei
dirigenti della Rsa, e ora trasferite ai componenti le Rsu in forza
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
- Per la composizione della
Commissione elettorale di cui al punto 5, parte seconda dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500
dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di
liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non
candidati.
-
- 7 - Ripartizione dei seggi
tra operai e impiegati
- Fermo restando il numero dei seggi
complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli
impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso
percentuale sul totale degli addetti.
- Nella Rsu di ciascuna unità
produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati
e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti.
- Qualora, per gli operai o per gli
impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi
loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino a un
numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi
rimarranno vuoti fino a decadenza della Rsu.
-
- 8 - Numero dei candidati
- Il numero dei candidati per ciascuna
lista di cui al punto 4, parte seconda dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu.
-
- 9 - Revoca
- La Rsu decade dal mandato ricevuto:
alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il
superamento della quota di sostituzioni prevista dall'Accordo interconfederale
20 dicembre 1993 (punto 6, parte prima); in presenza di raccolta di firme tra
i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50%; tali firme, perché
abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere
opportunamente certificate.
-
- 10 - Clausola di
salvaguardia
- Il presente accordo nell'integrare
quanto previsto dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, recepisce a
tutti gli effetti la disciplina in esso contenuta.
- Le organizzazioni sindacali, dotate
dei requisiti di cui all'articolo 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano
firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in
esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rsu, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi della norma sopra
menzionata.
-
- 11 - Clausola finale
- Il presente accordo potrà costituire
oggetto di disdetta a opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4
mesi.
- Le parti stipulanti il presente
accordo si incontreranno subito dopo l'effettuazione delle elezioni delle Rsu
nelle aziende e comunque entro il 30 giugno 1994 per una verifica dei
risultati delle elezioni stesse.
-
-
- Roma, 2 febbraio1994
