Verbale di
accordo
Addì 6 giugno 1994 in Roma tra
l'Associazione
sindacale Intersind;
e
Fim-Cisl; Fiom-Cgil;
Uilm-Uil;
a integrazione di
quanto stabilito con l'Accordo del 4 maggio 1994 sulla costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie, si conviene che il numero dei candidati per
ciascuna lista di cui al punto 4, parte seconda, dell'Accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la
Rsu.
Accordo per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Addì 4 maggio 1994
tra
l'Associazione
sindacale Intersind;
e
Fim-Cisl; Fiom-Cgil;
Uilm-Uil;
a integrazione e
specificazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da
Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, che si intende
integralmente richiamato dalla presente intesa, si conviene quanto segue.
- 1 - Diritti sindacali
- In attuazione di quanto previsto
dal punto 3, parte prima dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e
tenendo conto di quanto spettante alle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo in applicazione dell'articolo 5, comma 1, parte generale -
sezione 2 del Ccnl 14 dicembre 1990 per le aziende metalmeccaniche a
partecipazione statale, il numero dei componenti la Rsu sarà pari a:
-
- nelle unità produttive fino a
100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50;
-
- nelle unità produttive da 101 a
300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazioni di 100;
-
- nelle unità produttive da 301 a
1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150;
-
- nelle unità produttive oltre i
1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300.
- Fatto salvo quanto stabilito al 2°
e 3° comma del punto 4 - parte prima - dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, i componenti della Rsu subentrano alla Rsa e ai suoi dirigenti
nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle
tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della
legge n. 300 del 20 maggio 1970. Sempre con riferimento al citato punto 4,
Fim-Fiom-Uilm restano titolari dei diritti previsti dall'articolo 5, comma 5,
parte generale - sezione 2 dello stesso Ccnl in ordine alle ore di permesso
retribuito che risultino aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo
23, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e in ordine alla titolarità dei
premessi per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi
rispetto a quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
-
- 2 - Modalità di utilizzo
dei permessi sindacali
- Fim-Fiom-Uilm, titolari dei
permessi sindacali retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 di cui al precedente
punto 1 del presente accordo, trasferiscono alle Rsu una quota di tali
permessi pari al 70%.
- Il monte ore complessivo riservato
alla Rsu è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti.
- La Rsu provvederà a nominare al
proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa del monte ore a
essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
- Il monte ore riservato alle
organizzazioni sindacali, come regolato al primo comma del presente punto 2, è
ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel principio dell'invarianza
dei costi, dovrà essere fruito, di norma, per il tramite dei rispettivi
componenti la Rsu. Le OoSs provvederanno a comunicare all'azienda un proprio
responsabile designato all'interno dei rispettivi componenti la Rsu per la
gestione di tale monte ore.
- In ordine all'armonizzazione con
gli accordi aziendali in materia, da effettuarsi in appositi incontri da
svolgersi prima delle elezioni delle Rsu, si conferma quanto previsto dalla
"dichiarazione a verbale" in calce all'articolo 5, parte generale - sezione 2,
vigente Ccnl più volte citato.
-
- 3 - Elettorato passivo
- In aggiunta a quanto previsto dal
punto 3 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
avranno diritto a essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a
tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non
inferiore a 6 mesi.
- Al termine del contratto non a
tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri
decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 -
parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
-
- 4 - Modalità di votazione
- I lavoratori potranno compiere le
operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - parte
seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
- La durata massima dello
svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.
- I membri della Commissione
elettorale, i componenti del seggio elettorale nonché i componenti sindacali
del comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno
espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via
eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i
permessi retribuiti di cui all'articolo 23 della legge n. 300 del 20 maggio
1970.
- Resta fermo che ai suddetti
soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti
dalla legge e dal Ccnl a favore dei dirigenti della Rsa, ora trasferiti ai
componenti la Rsu.
- Per la composizione della
Commissione elettorale di cui al punto 5 - parte seconda - dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500
dipendenti ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste
potrà designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
-
- 5 - Ripartizione dei seggi
tra operai e impiegati
- Fermo restando il numero dei seggi
complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai,
impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso
percentuale sul totale degli addetti.
- Nella Rsu di ciascuna unità
produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati
e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti.
- Qualora, per gli operai o per gli
impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a candidarsi, i seggi
loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino a un
numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi
rimarranno vuoti fino a decadenza della Rsu.
-
- 6 - Clausola di
salvaguardia
- Le organizzazioni sindacali dotate
dei requisiti di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che
siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina
in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione della Rsu rinunciano
formalmente ed espressamente a costituirsi Rsa ai sensi della norma sopra
citata.
