Regolamento per il
funzionamento delle Rsu
Approvato dal
Consiglio generale unitario Fim, Fiom, Uilm
Roma, 19 maggio 1995
Premessa
- Fim, Fiom, Uilm nazionali al fine
di garantire il funzionamento democratico delle Rsu approvano il seguente
regolamento come parte integrante del patto di solidarieta' tra Fim, Fiom,
Uilm del dicembre 1993. Di conseguenza tale regolamento impegna strutture,
dirigenti e iscritti delle tre OoSs.
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- Art. 1 Nomina della Rsu
- A integrazione e specifica di
quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle
Rsu, dall'articolo 23 del Regolamento per le elezioni delle Rsu e
dall'articolo 21 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le OoSs
territoriali provvederanno a trasmettere alle associazioni imprenditoriali e
all'azienda i nominativi degli eletti e dei nominati nella Rsu nelle proprie
liste, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione
elettorale.
- In caso di ricorso al Comitato dei
garanti tale termine decorrera' dalla conclusione della procedura di
convalida.
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- Art. 2 Sostituzioni
- A integrazione e specifica di
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm
sulle Rsu, dall'articolo 23 del Regolamento per le elezioni delle Rsu e
dall'articolo 21 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le OoSs
territoriali provvederanno a inviare comunicazione scritta alle associazioni
imprenditoriali, all'azienda e per conoscenza alla Commissione elettorale dei
nominativi dei rappresentanti che entrano in carica in sostituzione dei
componenti decaduti o dimissionari.
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- Art. 3 Insediamento
- Entro 20 giorni dalla
comunicazione dei nominativi della Rsu le OoSs territoriali che hanno ottenuto
seggi provvedono a convocare la riunione di insediamento della Rsu, ponendo
all'ordine del giorno l'approvazione del presente regolamento.
- Trascorso tale periodo, qualora le
OoSs non avessero provveduto a convocare la riunione di insediamento, la
convocazione della Rsu si intende automaticamente attivata nel primo giorno
utile. Anche in questo caso il primo punto all'ordine del giorno dovra'
riguardare quanto previsto al primo comma del presente articolo.
- Norma transitoria
- Nella prima fase di applicazione
del presente Regolamento per le Rsu che risultano giΰ elette, quanto previsto
dall'articolo 3 si attua a partire dalla data di emanazione.
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- Art. 4 Segreteria della Rsu
- A integrazione e specificazione di
quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle
Rsu, nelle Rsu di numero superiore a 7 componenti viene costituita una
segreteria.
- Nelle Rsu di minori dimensioni i
compiti di segreteria saranno svolti da uno dei componenti a rotazione, con
cadenza semestrale.
- La segreteria svolge
esclusivamente compiti funzionali e non deve in nessun modo sottrarre
titolarita' e prerogative alla Rsu.
- Tali compiti riguardano:
- le convocazioni della Rsu, la
fissazione dell'o.d.g., lo svolgimento dei lavori e la stesura dei verbali,
secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6 e 7;
- i rapporti con le OoSs
territoriali;
- il rapporto con l'azienda per
definire l'agenda degli incontri;
- la convocazione delle assemblee
dei lavoratori, d'intesa con le OoSs;
- la gestione di eventuali casse o
fondi aziendali, salvo differenti specifiche regolamentazioni delle stesse.
- A fronte di esigenze di snellezza
e funzionalita' dei rapporti negoziali quotidiani e ordinari con l'azienda le
Rsu potranno conferire ulteriori deleghe specifiche alla segreteria.
- La segreteria e' di norma composta
da un componente, in rappresentanza di ciascuna delle OoSs presenti nella Rsu.
- Tale numero puς essere modificato
in rapporto a specifiche esigenze di garanzia di coordinamento (turni,
ubicazione delle unita' produttive, rapporti operai-impiegati), ma e'
opportuno, ai fini di una effettiva funzionalita' e per evitare una impropria
dilatazione di ruolo, che resti un organismo ristretto.
- E' compito di ogni Organizzazione
sindacale indicare i propri componenti della segreteria, che verranno
ratificati dalla Rsu con voto palese.
- Le Rsu potranno inoltre
suddividersi in commissioni di lavoro specializzate sulle diverse tematiche
contrattuali e partecipative nonche' nei comitati e commissioni previsti dagli
accordi aziendali.
- Laddove la Rsu decidera'
delegazioni trattanti, indipendentemente dal numero dei componenti che avra'
deciso, dovra' essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per
ogni lista presente nella Rsu, fermi restando i vincoli sul mandato a trattare
definiti al punto 15 dell'Accordo unitario tra Fim, Fiom, Uilm di
regolamentazione delle Rsu.
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- Art. 5 Convocazione
- A integrazione e specificazione di
quanto previsto dall'articolo 18 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm sulle
Rsu le riunioni della Rsu sono convocate dalla segreteria.
- Le convocazioni potranno essere
attivate entro 3 giorni:
- dalla richiesta di una delle
organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo di categoria sulle
Rsu;
- dalla richiesta di almeno 1/3
dei suoi componenti;
- dalla richiesta di almeno 1/3
dei componenti della segreteria.
- Qualora la riunione della Rsu
avvenga all'interno dell'unita' produttiva, la segreteria dovra' predisporre
la relativa agibilita' per i rappresentanti delle OoSs che intendano
partecipare.
- Nel caso la riunione della Rsu
debba affrontare l'impostazione negoziale hanno diritto di essere invitate
oltre alle OoSs stipulanti il Ccnl, quelle presenti nella Rsu.
- La convocazione della Rsu viene
resa pubblica attraverso affissione in bacheca sindacale, con indicazione
dell'ordine del giorno, con almeno tre giorni di anticipo.
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- Art. 6 Validitΰ delle
riunioni
- La riunione della Rsu in prima
convocazione e' valida, salvo casi eccezionali di urgenza, quando a essa sono
presenti il 50% + 1 dei suoi componenti.
- Qualora non si raggiunga il numero
necessario la riunione sara' convocata entro i 7 giorni successivi e, in
questo caso, per la validita' della riunione si terra' conto delle assenze
motivate per cause di forza maggiore.
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- Art. 7 Trasparenza delle
riunioni
- Viene istituito un libro dei
verbali, redatto a cura della segreteria, nel quale vengono riportate le
presenze, le assenze e le loro motivazioni di ciascun componente, e
sintetizzate le conclusioni alle quali si e' pervenuti.
- Il libro dei verbali e' pubblico e
puς essere consultato da qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta.
- Il verbale di ogni riunione dovra'
essere affisso in bacheca sindacale per conoscenza tra i lavoratori.
- In apertura della riunione della
Rsu e' nominata una presidenza che, oltre a garantire un corretto svolgimento
del dibattito, programma i tempi degli interventi in rapporto alla durata
complessiva della riunione.
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- Art. 8 Decisioni
- In coerenza con il principio di
unicita' della Rsu, di cui dall'articolo 4 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom,
Uilm, ogni decisione interna o pubblicamente espressa con la sigla Rsu deve
essere il frutto di un confronto avvenuto nella Rsu stessa, e non puς essere
una iniziativa unilaterale di un singolo o di gruppi di componenti.
- I proponenti di decisioni diverse
da quelle assunte hanno diritto di far verbalizzare le loro posizioni.
- Uguale diritto spetta alle OoSs
che ne facciano richiesta.
- a) Le decisioni relative agli atti
negoziali di competenza delle Rsu sono assunte a maggioranza dei componenti,
secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo nazionale Fim, Fiom,
Uilm.
- Le OoSs esprimono di norma il loro
parere motivato sulle materie negoziali sottoposte al voto prima che questo
venga espresso.
- Tutte le decisioni sugli atti
negoziali delle Rsu devono risultare da un atto formale scritto nel verbale di
cui all'articolo 7.
- b) Per quanto attiene alle
decisioni relative agli atti non negoziali la Rsu assume come prioritario il
metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni
diverse presenti nel dibattito.
- Qualora, in situazioni di
particolare urgenza, si verifichi l'esigenza di emettere comunicati ai
lavoratori per problemi riguardanti gruppi di essi, tale iniziativa va
concordata preventivamente con la segreteria.
- Ciς vale in particolare per quanto
attiene alle comunicazioni con l'azienda e alle dichiarazioni di sciopero
interno.
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- Art. 9 Gestione del monte
ore
- Di norma entro il 31 gennaio, in
applicazione di quanto disposto dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre
1993 articolo 4, dall'Accordo Federmeccanica-Fim, Fiom, Uilm del 2 febbraio
1994 articoli 4 e 5 e dall'Accordo nazionale Fim, Fiom, Uilm articoli 6 e 7,
le OoSs territoriali provvederanno alla ripartizione del monte ore complessivo
di loro competenza tra la parte spettante alla Rsu e quella spettante alle
singole OoSs.
- Tale ripartizione sara' illustrata
alla Rsu.
- Saranno inoltre comunicati alla
Rsu i responsabili per ciascuna OoSs della gestione interna dei monte ore.
- Il responsabile della gestione
amministrativa di cui all'Accordo Federmeccanica-Fim, Fiom, Uilm articolo 5,
svolge esclusivamente compiti di comunicazione all'azienda e di
contabilizzazione dei permessi spettanti e goduti da ciascun componente la Rsu.
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- Art. 10 Rapporti con
istituzioni ed enti esterni
- Le relazioni della Rsu con
istituzioni ed enti esterni saranno istituite in relazione ai problemi
aziendali e sempre in rapporto con le OoSs territoriali.
- Analogamente decisioni o prese di
posizione su materie sindacali di carattere generale andranno assunte in
rapporto con le OoSs territoriali.
- E' compito della segreteria
garantire il preventivo coinvolgimento delle OoSs territoriali.
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- Nota
- Nel patto di solidarieta' tra Fim,
Fiom, Uilm del dicembre 1993, si aggiunge:
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- Art. 6 A livello
regionale viene istituita una Commissione paritetica di sorverglianza e
garanzia per la corretta applicazione del presente patto di solidarieta'.
- Analoga Commissione viene
istituita a livello nazionale con compiti di seconda istanza o di supplenza in
carenza di quella regionale.
DOCUMENTO SUI
COORDINAMENTI DI GRUPPO
In applicazione e a
integrazione di quanto definito dall'articolo 17 dell'Accordo unitario tra Fim,
Fiom, Uilm di regolamentazione delle Rsu del dicembre 1993, si stabilisce quanto
segue.
1. Fim, Fiom,
Uilm nazionali costituiscono i coordinamenti di gruppo delle Rsu elette nelle
proprie liste in aziende con piu' unita' produttive diffuse sul territorio
nazionale.
2. I
coordinamenti nazionali di gruppo definiti unitariamente da Fim, Fiom, Uilm
nazionali saranno composti dalle Rsu, dalle strutture territoriali e/o
regionali, dalle segreterie nazionali. La presenza delle Rsu nei coordinamenti
nazionali di gruppo si basera' su un criterio proporzionale corretto, tenendo
conto del peso delle diverse OoSs presenti nelle Rsu, delle specifiche
professionalita' e del numero degli addetti in ciascuna unita' produttiva.
3. I compiti dei
coordinamenti di gruppo sono:
l'analisi e la
socializzazione dei problemi delle diverse unita' produttive;
la definizione delle
ipotesi di piattaforma per la contrattazione di gruppo;
la gestione delle
trattative e la sigla delle ipotesi di accordo;
la predisposizione dei
piani di lavoro relativi a quanto previsto da accordi di gruppo (commissioni
paritetiche,osservatori,ecc.);
il coordinamento dell'attivita'
formativa.
Tenendo conto di quanto
previsto dal Ccnl, in merito alla titolarita' congiunta, fra OoSs e Rsu,
dell'esercizio della contrattazione di secondo livello, il funzionamento dei
coordinamenti si fonda sul principio della codecisione fra Oo.Ss nazionali e Rsu.
4. I
coordinamenti potranno dotarsi, su proposta delle strutture nazionali, di un
organismo con funzioni di segreteria e con il compito di impostare e
rappresentare la loro attivita'.
5. I
coordinamenti saranno convocati da Fim, Fiom, Uilm nazionali, anche su richiesta
delle OoSs territoriali e regionali, o di una Rsu, su materie di interesse
generale.
6. Per le
decisioni su piattaforme e accordi vale quanto stabilito dall'articolo 12
dell'Accordo di regolamentazione tra Fim, Fiom, Uilm del dicembre 1993.
7. Per l'utilizzo
di permessi retribuiti, di competenza dei coordinamenti di gruppo, vale quanto
previsto negli articoli 6 e 7 dell'Accordo di regolamentazione tra Fim, Fiom,
Uilm, fatto salvo quanto diversamente stabilito in specifici accordi con le
controparti e tra le OoSs.
