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DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001
PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001
PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001
DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL
BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO
UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
TITOLO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1
Decorrenza di applicazione del contratto
Gli effetti giuridici ed economici del
presente contratto decorrono dal primo giorno del mese successivo alla
data di stipulazione, salvo ove diversamente disciplinato. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate
da parte dell’ARRS.
Art. 1bis
Orario di lavoro
-
L’orario di lavoro è di
trentasei ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio ed
all’orario di apertura degli uffici al pubblico.
-
La prestazione ordinaria
individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco
massimo giornaliero di dieci ore.
-
La programmazione e
l’articolazione dell’orario di lavoro sono fissate dai dirigenti
responsabili nell'osservanza dei criteri organizzativi e nel rispetto
del sistema di relazioni sindacali vigente, per determinare l'orario di
servizio e di apertura al pubblico, definiti dagli organi di governo, e
nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, in
riferimento a quanto segue:
-
alle esigenze funzionali
della struttura organizzativa cui sono preposti ed al miglioramento
delle qualità delle prestazioni da parte del personale;
-
al fine di armonizzare lo
svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti;
-
all’attenta valutazione
relativa allo svolgimento di adeguati servizi sociali;
-
nel rispetto dei carichi di
lavoro a ciascuno assegnati all’interno di ogni struttura.
-
Per le finalità enunciate
al comma 3, la distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a
criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione
dell’orario di lavoro, che possono anche coesistere secondo le seguenti
precisazioni:
-
utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di
una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
-
orario plurisettimanale,
che consiste nella programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
-
orario flessibile, che
consiste nell’anticipare o posticipare l’orario di inizio e
conseguentemente di anticipare o posticipare l’orario di uscita,
garantendo al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in
servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura.
L’adozione di tale sistema presuppone, da parte del dirigente o, in
mancanza di quest’ultimo, dal responsabile di ciascuna struttura,
specifica autorizzazione ed un’attenta analisi delle caratteristiche
dell’attività svolta e dei riflessi che una modifica dell’orario può
provocare nei confronti dell’utenza e nei confronti di altre strutture
ad essa collegate funzionalmente;
-
priorità nella flessibilità
dell’orario, purché rispondente al criterio citato al precedente punto
a), a favore dei dipendenti che si trovino in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
-
nel caso in cui venga
adottato un orario flessibile, il personale che ha quale funzione
principale il rapporto con l’utenza, deve garantire la propria presenza
in servizio durante l’orario di apertura al pubblico adottato dalla
competente struttura;
-
turnazione. E’ possibile
fare ricorso alla turnazione qualora altre tipologie di orario non siano
sufficienti a garantire la copertura massima dell’orario di servizio
giornaliero;
-
gli enti, in relazione alle
proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva
rotazione settimanale del personale in prestabilite articolazioni
giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini
della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite
nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione
adottata nell’ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono
essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di
servizio ininterrotto giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni non
possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le
eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso
tra le 22 e le 6 del mattino.
-
In deroga a quanto
stabilito dai commi 2 - 3 -4 gli organi di governo possono stabilire,
nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente, orari speciali
per determinati settori di intervento (es. Servizi elettorali, corpo
valdostano dei Vigili del fuoco, corpo dei vigili urbani, personale
della casa da gioco di Saint-Vincent, ecc.).
-
Per le istituzioni
scolastiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dai competenti organi,
il capo d’istituto fissa i turni di servizio, su proposta del Capo dei
servizi di segreteria, sentito il personale interessato e tenuto conto
anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche, attuate nelle istituzioni stesse, compresa
l’utilizzazione in orario extrascolastico delle palestre.
-
La
prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata
al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore
settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero
arco di apertura degli asili. Alle attività integrative è destinato, con
esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del
periodo di attività di cui al comma 8, un monte orario non superiore a
20 ore mensili. Sono considerate integrative le attività di
programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le
famiglie. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e
delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare
l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta
rispetto al tetto massimo di 20 ore mensili, e comunque in misura non
inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di
concertazione. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
-
i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi
in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
-
sia, in
ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello
qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
-
Il calendario scolastico
del personale educativo di cui al comma 7, che non può in ogni caso
superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le
cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali
periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a
disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata
dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento
fermo restando il limite definito nel comma precedente. Attività
ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono
essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un
periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le
attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale,
di verifica dei risultati e del piano di lavoro
Art. 2
Riduzione di orario
-
Al personale adibito a
regimi di orario articolati in più turni, se comprensivi di quello
notturno ad eccezione della polizia municipale e delle assistenti
domiciliari e tutelari dei servizi in favore degli anziani e dei
disabili (microcomunità), ai sensi dell'art. 26, o secondo una
programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 27, finalizzata al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza,
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
C.C.R.L., parte normativa, una riduzione di orario a 35 ore medie
settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del
lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi.
Art. 3
Ferie
1. Al dipendente spetta un periodo di ferie retribuite per ogni anno di
servizio, corrispondente a 202 ore lavorative, fruibile di norma a
giornate intere in relazione allo specifico orario giornaliero di lavoro;
durante questo periodo il personale è considerato in attività di servizio
e conserva gli assegni interi.
2. Il monte ore annuo di ferie di cui al precedente comma 1 è calcolato
considerando anche le due giornate di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
-
Oltre alle ferie di cui
al comma 1) il dipendente ha diritto ad ulteriori 29 ore
corrispondenti alle quattro giornate di riposo di cui all'art. 1,
comma 1, lett. b) della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
-
Per i dipendenti della
polizia municipale e per le assistenti domiciliari e tutelari dei
servizi in favore degli anziani e dei disabili (microcomunità) che non
turnano nell'orario notturno, e che effettuino 35 ore settimanali, la
somma di cui ai commi 1 e 3 è ridotta a complessive 224 ore.
-
In ogni caso
l'applicazione del comma 1) non può dar luogo, nell'ipotesi di
godimento e/o di monetizzazione, a:
-
utilizzi dell'istituto
superiori alle 28 giornate di ferie, nel caso di distribuzione
dell'orario settimanale su 5 giorni, e di 32 giornate di ferie, nel caso
di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
-
utilizzo superiore o
inferiore alle 4 giornate di festività soppresse.
-
Anche in relazione ad
esigenze collegate ai nuovi stili di vita, le ferie di cui al comma 1
e le giornate di cui al comma 3 sono fruite, a richiesta del
dipendente, anche ad ore a condizione che:
-
non siano frazionate in
misura inferiore a n. 2 ore continuative;
-
sia assicurato il godimento
di almeno 2 settimane continuative, di norma, nel periodo 1° giugno – 30
settembre, e di un’ulteriore settimana continuativa nel corso dell’anno;
L’utilizzo ad ore inoltre non è cumulabile con il godimento di altri
istituti che riducono la prestazione lavorativa (es. allattamento ecc.).
6 bis. Nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
-
Per comprovate esigenze di
servizio, il dirigente competente può sospendere, interrompere o
rinviare il periodo di godimento delle ferie.
-
Il dipendente al quale
vengono interrotte o sospese le ferie in godimento ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di loro svolgimento, nonché all'indennità di
missione per la durata dei rispettivi viaggi; compete inoltre il
rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
-
Il diritto alle ferie è
irrinunciabile. Le ferie sono autorizzate dal dirigente competente su
richiesta del dipendente. Tale diritto deve essere esercitato entro
l'anno. Entro il mese di ottobre deve essere redatto, a cura del
dirigente e del dipendente un piano per il godimento delle restanti
ferie entro il mese di dicembre dell’anno di competenza. In caso
di indifferibili esigenze di servizio certificate dal dirigente o di
motivate esigenze personali (previa presentazione di apposita domanda da
parte del dipendente entro il mese di ottobre) il diritto può essere
esercitato entro il primo semestre dell'anno successivo.
-
Le ferie sono sospese da
malattie debitamente documentate che siano protratte per più di tre
giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve
essere messa nelle condizioni di poterle accertare con tempestività.
-
Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze dovute al congedo obbligatorio di maternità, al
congedo parentale retribuito al 100%, al congedo per la malattia del
figlio retribuito al 100%, all'interdizione anticipata dal lavoro per
gravi complicanze della gravidanza, malattia od infortunio, anche se
l'assenza si protrae per l'intero anno solare. In tali casi, su
autorizzazione del dirigente che salvaguardia le esigenze del servizio,
non sono considerati i termini di cui al comma 9.
-
Di norma le ore maturate e
non usufruite durante il rapporto a tempo pieno devono essere godute
prima della trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Ove non
fosse possibile procedere in tal senso prima dell’inizio del rapporto a
tempo parziale la decorrenza dello stesso può essere conseguentemente
posticipata. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale le ore maturate e non usufruite durante il rapporto
a tempo pieno sono riproporzionate in percentuale al part-time scelto e
godute come disposto dal precedente comma 9.
Le
stesse regole valgono anche nel caso di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
-
Il pagamento delle ferie
avviene solo nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di
lavoro le stesse non siano state effettuate:
a)
per esigenze di servizio;
b) per una delle
assenze di cui al comma 11.
TITOLO II
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Art. 4
Servizio militare e servizio
sostitutivo civile
-
Ai dipendenti che vengono
chiamati per l'assolvimento del servizio militare di leva o
l'arruolamento volontario per anticipare gli obblighi di leva ed ai
dipendenti obiettori di coscienza che prestano servizio sostitutivo
civile viene sospeso il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova,
con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione.
-
Entro quindici giorni dal
congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il
dipendente deve mettersi a disposizione dell'ente per riprendere
servizio; nel caso il termine non venga rispettato, salvo i casi di
comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto senza l'obbligo
di corresponsione di alcuna indennità di preavviso.
-
Nel caso di richiamo alle
armi il dipendente ha diritto alla conservazione del posto ed il
relativo periodo viene computato ai fini dell'anzianità di servizio;
l'ente di appartenenza corrisponde la differenza tra il trattamento
economico in godimento, con esclusione delle indennità accessorie legate
alla presenza in servizio, e quello erogato dall'Amministrazione
militare.
-
Il periodo di servizio
militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle
disposizioni di legge.
Art. 5
Assenza per malattia
-
Il dipendente assente per
malattia deve dare tempestiva comunicazione del proprio stato
all'ufficio di appartenenza, comunque non oltre la prima ora dell'inizio
dell'orario di lavoro nel giorno in cui si manifesta, anche nel caso di
prosecuzione della malattia, salvo comprovato impedimento.
-
Il certificato medico
attestante lo stato di malattia deve essere recapitato o spedito
mediante raccomandata con avviso di ritorno entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa; qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
-
L'Amministrazione può
predisporre il controllo dello stato di malattia del proprio dipendente
fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente Azienda
Sanitaria Locale.
-
Il dipendente assente per
malattia è tenuto al rispetto della presenza presso il domicilio
comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche festivo, nelle
fasce orarie dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00; nel caso debba allontanarsi durante tali fasce orarie di
reperibilità dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione e
dovrà presentare, su richiesta, la documentazione giustificativa
dell'assenza. Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente
comunicata.
-
Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi.
-
Ai fini della maturazione
del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso.
-
Il dipendente, nei casi
particolarmente gravi, può richiedere di usufruire di un ulteriore
periodo di diciotto mesi rispetto a quello di cui al comma 5);
l'Amministrazione provvederà ad accertare lo stato di necessità mediante
visita medica predisposta attraverso l'Azienda Sanitaria Locale.
-
In caso di patologie gravi
che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti,
come ad esempio l'emodialisi e la chemioterapia, i giorni di assenza per
malattia, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed
i giorni di assenza dovuti alle terapie, debitamente certificati dalla
competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo di
cui al comma 6); in tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione.
-
Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 5 e 7, nel caso che il
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l’amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e
con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti
a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria o
posizione oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso
dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale
ascritto a categoria o posizione inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova
categoria o posizione senza nessun riassorbimento del trattamento in
godimento.
-
Ove non sia possibile
procedere nei casi di cui al comma precedente e nel caso in cui il
dipendente venga invece riconosciuto permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione procede alla risoluzione
del rapporto corrispondendo l'indennità sostitutiva del preavviso.
-
Ai fini della maturazione
dell'anzianità di servizio, i periodi di assenza per motivi di salute,
salvo quelli previsti dal comma 7), sono validi a tutti gli effetti.
-
Al dipendente assente per
motivi di malattia spetta il seguente trattamento economico:
a) per i primi 9 mesi di assenza: stipendio base, indennità integrativa
speciale, salario di professionalità, retribuzione individuale di
anzianità, indennità di bilinguismo, eventuale assegno ad personam,
indennità polizia mineraria, indennità di servizio attivo del Casinò,
indennità dei Vigili del fuoco, indennità del corpo forestale, indennità
dei vigili urbani, indennità per il personale degli asili nido, indennità
ex art. 19-20-21-24 del CCRL;
b) 90%
della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi; d) i periodi di assenza di cui al comma 7 non sono
retribuiti.
13.Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate
successivamente alla data di stipulazione del presente contratto nonché a
quelle iniziate
prima della stipulazione ed ancora in corso alla data medesima. In sede
di prima
applicazione, per il settore Regione e per tutti gli enti ai quali non si
è
applicata l'ultrattività
del CCNL 94/97, il triennio di riferimento previsto dal comma 6 è
quello successivo
alla data di stipulazione del contratto.
Art. 5 bis
Assenze per malattia per il
personale assunto a tempo determinato
-
Al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto nell'art. 5 per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a
termine.
-
il periodo di conservazione
del posto è pari alla durata del contratto e non può in nessun caso
essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall'art. 5, commi 5 e 7; il rapporto di lavoro cessa
comunque allo scadere del termine fissato nel contratto;
-
il periodo massimo
retribuibile non può essere superiore a quello di attività lavorativa
prestata nei dodici mesi precedenti l'evento morboso.
-
i trattamenti economici di
malattia, che non possono comunque essere erogati oltre la cessazione
del rapporto di lavoro, sono correlati alla durata del periodo massimo
retribuibile:
-
periodo massimo
retribuibile superiore a 4 mesi: i periodi di trattamento economico
intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i
criteri di cui al comma 12 dell'art. 5: la metà del periodo massimo
retribuibile al 100%, un sesto di tale periodo al 90% ed i due sesti al
50%;
-
periodo massimo
retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese: il periodo di
trattamento economico è previsto al 100% per i primi due mesi; per la
parte rimanente, di un sesto al 90% e di due sesti al 50%;
-
periodo massimo
retribuibile inferiore al mese: nell'ambito di tale periodo le assenze
sono sempre retribuite per intero.
Art. 6
Permessi brevi
-
Su valutazione del
dirigente, al dipendente che ne faccia richiesta scritta può essere
consentito di assentarsi dal lavoro; di tali uscite deve essere tenuto
apposito registro.
-
L'assenza non può essere
inferiore alla mezz'ora e non può durare più della metà dell'orario di
lavoro giornaliero. Il totale delle ore annue utilizzate non può essere
superiore a 36.
-
Per garantire la
funzionalità del servizio, salvo i casi di improvvise esigenze
personali, la richiesta del permesso deve avvenire entro la prima ora
della giornata lavorativa.
-
Il recupero delle ore
concesse per assentarsi dal lavoro deve avvenire di norma entro il mese
successivo; nel caso ciò non avvenga è disposta la proporzionale
decurtazione dello stipendio.
-
Nell'ipotesi in cui il
dipendente abbia eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro,
queste possono essere compensate con le ore di permesso breve fruite.
Art. 7
Festività – Riposo settimanale
-
Sono
considerati giorni festivi le Domeniche e i giorni riconosciuti come
tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del
Santo Patrono della località dove il lavoratore presta servizio e, per
il corpo dei Vigili del fuoco, anche il giorno di S. Barbara.
-
Il
riposo settimanale deve essere fruito di norma la Domenica e non deve
essere inferiore alle 24 ore. Per i dipendenti turnisti e in caso di
lavoro ordinario festivo il riposo può essere fruito in altro giorno
della settimana, previa programmazione mensile
Art. 7
bis
Trattamento per attività
prestata in giorno festivo - riposo compensativo
-
Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della
retribuzione oraria di cui all'art. 55, comma 2, lett. b), con diritto
al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque
non oltre il bimestre successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con
altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
-
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
-
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
-
Nel
caso di lavoro ordinario, nelle fasce orarie individuate dall'allegata
tabella A, è dovuta una maggiorazione per ogni ora di servizio prestato,
nella misura lorda stabilita dalla stessa tabella. Tale trattamento non
è cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 26.
-
La maggiorazione di cui al
precedente comma 4 non si applica alle eventuali ore straordinarie
compensate.
-
Per il personale impiegato
in strutture che hanno un orario di servizio distribuito su tutti i
giorni della settimana e per il personale regionale delle istituzioni
scolastiche ed educative, quando la festività, riconosciuta tale dalle
vigenti disposizioni di legge, cade in giorno infrasettimanale, al
personale dipendente che usufruisce del riposo settimanale o del giorno
non lavorativo nel giorno in cui cade occasionalmente la festività
stessa, spetta un'ulteriore giornata a titolo di recupero compensativo o
non lavorativo.
Per
contro quando la festività cade di sabato o di domenica non spetta al
lavoratore di cui al periodo precedente alcun recupero e l'attività
prestata in dette giornate è da considerarsi ordinaria.
Art. 8
Permessi retribuiti
-
A domanda del dipendente e
su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti
permessi retribuiti:
-
n. 8 giorni all'anno per
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove;
-
n. 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio;
-
n. 3 giorni consecutivi in
caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente
entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non
conviventi, di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi da utilizzarsi entro sette giorni
dalla data del decesso;
-
n. 3 giorni all'anno per
particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati,
compresa la nascita di figli;
d bis) n. 6 giorni all'anno per gravi o particolari motivi personali o
familiari, debitamente documentati;
-
n. 3 giorni all'anno in
caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente
separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di
un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi;
-
tutti i permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.
-
Nei giorni di permesso di
cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1 non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
-
I permessi retribuiti
previsti dal comma 1 non sono applicabili ai rapporti a tempo
determinato, eccezion fatta per i casi di cui alle lettere b), c), d)
limitatamente alla nascita dei figli ed e).
-
In alternativa all'utilizzo
dei giorni di cui alla lettera e) del comma 1, la lavoratrice ed il
lavoratore possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità
di espletamento dell'attività lavorativa, comportanti una riduzione
dell'orario di lavoro, anche per periodi superiori a tre giorni.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di
permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti da intendersi a tali fini pari a 21,5
ore complessive; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per
le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave
infermità, ai sensi del successivo comma 9. La riduzione dell'orario di
lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
-
I
permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati
agli effetti dell'anzianità di servizio.
-
Durante i predetti periodi spetta al dipendente l'intera retribuzione ad
eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose e
dannose per la salute.
-
I permessi di cui al punto
e) del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza
delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
-
Qualora gli eventi che
danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento
di concorsi od esami, ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore
sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione,
ovvero con dichiarazione sostitutiva. La lavoratrice o il lavoratore che
fruiscono dei permessi per grave infermità di cui al comma 1 lettera e)
devono presentare idonea documentazione medica o della struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La
certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al
datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività
lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
-
Quando è in corso
l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore
di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza
della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui
al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di
cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della
grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi
che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
Art. 9
Permessi per visite mediche ed
accertamenti sanitari
1. Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o
specialistiche o esami clinici, ove non sia oggettivamente possibile
effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente può usufruire
di n. 18 ore annuali di assenze giustificate retribuite, comprensive del
tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il
successivo rientro in servizio da documentare con l'esibizione di
certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione
con indicazione della durata oraria della stessa.
Art. 10
Congedi per gravi motivi
-
La lavoratrice ed il
lavoratore possono richiedere un periodo di congedo, per gravi e
documentati motivi, continuativo o frazionato, non superiore a due anni
nell'arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa
secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non
lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo
inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il
mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
-
Durante tale periodo il
dipendente non ha diritto alla retribuzione, conserva il posto di lavoro
e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; tale periodo è
inoltre utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
-
La domanda di congedo deve
essere presentata al dirigente in forma scritta. Questi, valutata la
situazione organizzativa, deve esprimersi entro dieci giorni sulla
stessa e deve comunicare al dipendente l'accoglimento della richiesta o,
con le necessarie motivazioni, l'eventuale diniego, la proposta di
rinvio ad un periodo successivo e determinato, o la sua concessione
parziale. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere
riesaminata nei successivi venti giorni.
-
Fermo restando quanto
stabilito dal precedente comma 3, in caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato, il datore di lavoro può altresì negare il congedo per
incompatibilità di durata del rapporto in relazione al periodo di
congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i
tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo
quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di
altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo.
-
Il datore di lavoro può
sostituire il dipendente che abbia richiesto un congedo per gravi
motivi. Anche nel caso in cui sia avvenuta la sostituzione, la
lavoratrice ed il lavoratore possono richiedere il rientro anticipato
nel posto di lavoro dandone un preavviso di almeno sette giorni. Il
datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche nel
caso di preavviso inferiore a sette giorni.
-
La lavoratrice ed il
lavoratore che faccia richiesta di fruire di un congedo per gravi motivi
deve presentare la documentazione prevista dal D.M.278 del 21.07.2000.
Art. 11
Congedo per Maternità e per
Paternità
-
Alle lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri che fruiscono del congedo di cui al Capo III
(Congedo di maternità) ed al Capo IV (Congedo di Paternità) del D.lgs.
26 marzo 2001, n. 151, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione
di posizione.
-
Per quanto non disciplinato
dal presente articolo si rinvia al D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e
successive modificazioni.
Art. 12
Congedo parentale
-
Nei primi otto anni di vita
del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro
dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
-
qualora vi sia un solo
genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
1 bis. Nel caso di frazionamento del congedo parentale sono computati
nello stesso i giorni di riposo, di riposo compensativo e quelli non
lavorativi, le festività se non precedute da effettivo rientro in
servizio.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il
limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al
medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
-
Ai fini dell'esercizio del
diritto di cui al comma 1, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile
il rispetto del preavviso di quindici giorni, la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
-
Nel caso di fruizione di
periodi di astensione facoltativa di cui al comma 1, per le lavoratrici
madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione
dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute. Nei giorni successivi, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di cinque mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria.
-
Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni,
il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare
Art. 13
Congedi per la malattia dei figli
-
Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondente alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a
tre anni. I primi trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero,
comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti e la
retribuzione di posizione.
-
Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di
età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
-
Per fruire dei congedi di
cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
-
la malattia del bambino che
da luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
-
Il congedo spetta al
genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.
-
Ai fini della fruizione del
congedo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 14
Permessi per allattamento
-
Durante il primo anno di
vita del bambino le lavoratrici madri, o in alternativa il padre, hanno
diritto a due periodi di riposo retribuiti di un’ora ciascuno nell’arco
della giornata, anche cumulabili fra loro. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
-
I periodi di riposo
spettano al padre nel caso che i figli gli siano stati affidati.
-
Nel caso in cui la madre
non sia lavoratrice dipendente, il padre lavoratore ha diritto ad
usufruire dei permessi per allattamento solo a condizione che la madre
sia comunque una lavoratrice (lavoratrice autonoma, libera
professionista, ecc). Il diritto ai riposi da parte del padre è escluso
nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa
(casalinga, salvo nel caso in cui la madre non sia gravemente malata).
-
Nelle giornate in questione
sono vietate le prestazioni straordinarie, salvo motivati casi
eccezionali.
-
In caso di parto plurimo i
periodi di riposo di cui ai commi precedenti sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 14 BIS
Norma di rinvio
-
Per quanto non disciplinato dagli artt. 10,
11, 12, 13 e 14 si rinvia alla legge 53/2000, al D.M. 278/2000 ed al
D.Lgs. 151/2001.
Art. 15
Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a cause di servizio
-
Il dipendente che abbia
contratto un’infermità imputabile a causa di servizio può chiedere il
riconoscimento di un equo indennizzo.
-
All’accertamento della
dipendenza da causa di servizio provvedono i competenti organi sanitari.
-
Un apposito regolamento
disciplina il procedimento diretto all’accertamento della dipendenza da
causa di servizio dell’infermità denunciata e quello diretto ad ottenere
la concessione di un equo indennizzo.
-
A fronte di periodi
eccezionalmente prolungati di malattia l’amministrazione può richiedere
un accertamento sul permanere dell’idoneità allo svolgimento delle
mansioni affidate. Tale accertamento è compiuto dai competenti organi
sanitari.
-
In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
il periodo previsto dai commi 5 e 7 dell'art. 5. In tale periodo spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 5, comma 12, lettera a),
comprensiva del trattamento economico accessorio .
-
Decorso il periodo massimo
di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma
9 dell'art. 5. Nel caso in cui l’amministratore decida di non procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione,
per l’ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna
retribuzione.
Art. 16
Aspettativa per motivi
personali
-
Il dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che abbia bisogno di assentarsi dal
servizio per motivi personali o di famiglia deve presentare al datore di
lavoro formale e motivata richiesta in tal senso.
-
Valutate le esigenze del
lavoratore e tenendo presente le esigenze organizzative e di servizio
può essere concessa una aspettativa per motivi personali o di famiglia
della durata non superiore a dodici mesi in un triennio.
-
In casi eccezionali può
essere concessa una proroga di mesi sei all'aspettativa.
-
Durante il periodo di
aspettativa per motivi personali o di famiglia al dipendente non compete
alcun assegno; tale periodo non è valido ai fini della maturazione
dell'anzianità di servizio.
-
Il personale in aspettativa
è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in
attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e le successive variazioni.
Art. 17
Aspettativa per dottorato di
ricerca o borsa di studio
-
I dipendenti con rapporto a
tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi
della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, è collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
-
Nel caso sussistano le
condizioni viene applicato l'art. 52 comma 57 della legge n. 488/2001.
Art. 18
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
-
Le aspettative per cariche
pubbliche elettive, per volontariato, nonché le altre aspettative non
disciplinate dal presente contratto, restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
-
Il dipendente, il cui
coniuge presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in
aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di dodici mesi
prorogabili di altri sei nei casi particolari, qualora l'ente non
ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località
in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella località in questione.
-
Fermo restando i termini di
cui al comma 2 l'aspettativa concessa ai sensi del comma precedente può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa.
Art. 19
Cumulo di aspettative -
assenze – congedi
-
Il
dipendente non può usufruire di periodi di assenza o di congedo o
di aspettativa a qualsiasi titolo per più di 36 mesi nel quinquennio
precedente l'ultima assenza e/o aspettativa e/o congedo per la
formazione. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per
volontariato e in caso di assenze di cui alla ex legge 1204/71.
-
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio previa
autorizzazione.
-
Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 20
Diritto allo studio
-
Al fine di garantire il
diritto allo studio sono concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato permessi straordinari retribuiti nella misura
massima di centocinquanta ore annue individuali.
-
I permessi di cui al comma
1) sono concessi per la partecipazione a corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post
universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
-
I dipendenti che
contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione
dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno
superare il tre per cento del totale del personale di ruolo in servizio
all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
-
Il personale interessato ai
corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
-
Qualora il numero delle
richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 3, per la
concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
-
dipendenti che frequentino
l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
-
dipendenti che frequentino
per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma
restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la
condizione di cui alla lettera a);
-
dipendenti ammessi a
frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni
di cui alle lettere a) e b).
-
Nell’ambito di ciascuna
delle fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola
media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
-
Qualora a seguito
dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6 sussista ancora
parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per
lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
-
Per la concessione dei
permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono
presentare, al momento della domanda, il certificato di iscrizione o
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Alla fine
dell'anno, i dipendenti iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola
secondaria superiore devono produrre l'attestato di frequenza ai corsi
nonché l'attestato di partecipazione all'esame finale, se previsto. I
dipendenti iscritti a corsi universitari devono presentare il
certificato (o la relativa autocertificazione) attestante gli esami
sostenuti e superati nell'anno solare, che devono essere pari al 50%
degli esami/crediti formativi universitari previsti dal piano di studi
per l'anno di riferimento. I dipendenti iscritti a tutti gli altri corsi
e scuole di cui al comma 2 devono produrre documentazione attestante il
superamento dell'esame finale se previsto o comunque il completamento e
la presenza utile del percorso formativo previsto e l'eventuale
ammissione all'anno successivo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come
congedo ordinario, se richiesto dal dipendente, o come aspettativa per
motivi personali.
Art. 21
Congedi per la formazione
-
Per "congedo per la
formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
-
Il lavoratore che abbia
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso ente può
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
-
Deve, nel caso voglia
fruire del congedo per la formazione, presentare specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che intende svolgere,
della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
-
Le domande vengono accolte
in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al successivo
comma 6.
-
L'Ente può non concedere i
congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
-
il periodo previsto di
assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
-
non sia oggettivamente
possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
-
L'Ente può concedere
congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del
10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
-
Al fine di contemperare le
esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del
lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente può differire la
fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di tre mesi.
-
Durante il periodo di
congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo
medesimo.
-
Il lavoratore che abbia
dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 7 e 8, può
rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di
priorità.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 22
Pari opportunità
-
Al fine di attivare misure
e meccanismi tesi ad affermare una reale parità tra uomini e donne
all’interno del comparto saranno definiti, con la contrattazione
decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni
positive” a favore delle lavoratrici.
-
I comitati per le pari
opportunità, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 , ove non ancora costituiti, devono
essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente contratto. Gli enti assicurano, mediante specifica
disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro
funzionamento.
-
Tali comitati hanno il
compito di affermare una reale parità uomini-donne, propongono misure
adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, valutano le
iniziative assunte dagli enti, a norma del successivo comma 6 e
relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni,
alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, ai
passaggi di categoria e alla progressione economica all’interno della
categoria nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.
-
I comitati per le pari
opportunità sono composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni
di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCRL e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di
assenza dei titolari.
-
I comitati per le pari
opportunità hanno il compito di:
-
svolgere, con specifico
riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche
alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
-
individuare i fattori che
ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel
lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce
delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento
alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
-
promuovere interventi
idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza
per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
-
proporre iniziative dirette
a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche
attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del
fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella
lotta contro le molestie sessuali.
-
In sede di negoziazione
decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte
formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le
misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare
riferimento a:
-
accesso ai corsi di
formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
-
flessibilità degli
orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
-
perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti
professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione
di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure
rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti,
l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente
parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione
professionale;
-
individuazione di
iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro.
-
I Comitati per le pari
opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati
nell’incarico per una sola volta.
-
I Comitati per le pari
opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre
componenti.
Art. 22 bis
Contratto individuale di
lavoro
-
Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie
e il presente contratto.
-
Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b) data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
qualifica di assunzione e trattamento economico;
d)
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e)
durata del periodo di prova;
f)
termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
-
Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi
nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di
lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
-
L'amministrazione prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro, invita
l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa
vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore
a trenta giorni, incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi
particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalle norme vigenti. In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
-
Scaduto inutilmente il
termine di cui al comma 4, l'amministrazione comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
-
Il contratto individuale di
cui al comma 1, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente
contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
assumere e ne produce i medesimi effetti.
Art. 23
Periodo di prova
-
Il dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui
durata è stabilita come segue:
-
3 mesi per le categorie A
e B;
-
6 mesi per le categorie C
e D.
Ai fini del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
-
Il periodo di prova è sospeso in
caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi,
decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente
compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in
prova.
-
Il periodo di
prova è altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla
legge o dai regolamenti vigenti. Tali assenze sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del
personale non in prova.
-
Decorsa la metà
del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di sospensione
previsti dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve
essere motivato.
-
Il periodo di
prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
-
Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
-
In caso di
recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove
maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
-
Nel caso in cui il
lavoratore assunto sia titolare di un posto presso altro Ente del
comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione,
presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o
di mancato superamento della prova rientra, a domanda, nella precedente
categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al
dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui
contratto preveda analoga disciplina.
-
Al dipendente già in
servizio a tempo indeterminato presso un'amministrazione del comparto,
vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto o
presso gli organismi dell’unione europea, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la
durata del periodo di prova.
Art. 24
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
-
In caso di dimissioni del
dipendente i termini di cui ai commi 1 e 10 sono ridotti alla metà.
-
I termini di preavviso
decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
-
La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1, 2 e
10 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L’amministrazione ha diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del
credito.
-
E' in facoltà della parte
che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di
risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio sia durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica
il comma 4.
-
L’assegnazione delle ferie
non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
-
Il periodo di preavviso è
computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
-
In caso di decesso del
dipendente, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art.
2122 del CC. Nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati
e non goduti.
-
L’indennità sostitutiva del
preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa nonché tutte
le voci di trattamento accessorio.
-
Per il rapporto di lavoro a
tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per
ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e
comunque non può superare i 30 giorni nell'ipotesi di durata dello
stesso superiore all'anno
Art. 25
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
-
Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico
e gravi psicopatologie e che si impegnino a sottoporsi a un progetto
terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
del progetto:
-
il diritto alla
conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 5,
comma 12, del presente contratto; i periodi eccedenti i 18 mesi non
sono retribuiti;
-
concessione di permessi
giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
-
riduzione dell’orario di
lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
-
assegnazione del
lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento
contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
-
I dipendenti i cui
parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado,
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di
recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per
l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si
tiene conto ai fini dell’art. 19 del presente contratto. La stabile
convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente.
-
Qualora i dipendenti di
cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste
terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
-
Il dipendente deve
riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
Art. 26
Turnazioni
-
Gli enti, in relazione alle
proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva
rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e/o
settimanali.
-
Le prestazioni lavorative
svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa
indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da
far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto,
notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
-
I turni diurni,
antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10
ore.
-
Il numero di giorni di
lavoro ordinario festivo e/o di turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente devono essere ripartiti in modo equo
tra i dipendenti interessati dei singoli enti.
-
All'interno di ogni periodo
di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore
consecutive, fatte salve le particolari esigenze straordinarie.
-
L’orario festivo va dalle
ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno festivo
-
I turni notturni non
possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le
eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso
tra le 22 e le 6 del mattino.
-
Al personale turnista è
corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue:
-
turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00):
maggiorazione oraria del 10 % della retribuzione di cui all’art. 55
comma 2 lettera c);
-
turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all’art. 55 comma 2 lettera c);
-
turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione
di cui all’art. 55 comma 2 lettera c).
-
L’indennità di cui al comma
8 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio
in turno.
-
Agli oneri derivanti dal
presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste
dall’art. 41 del CCRL del 12.06.2000, come sostituito dall'art. 33 del
presente accordo.
-
Gli orari speciali previsti
per Casinò, vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d’Aosta di
cui all’art. 1 comma 5 costituiscono deroga anche a quanto previsto nel
presente articolo. Continuano ad avere efficacia i contratti e le
indennità speciali previsti per le suddette tipologie di personale.
-
Il personale che si trova
in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D.Lgs. n.
151/2001, L. 903/77, L. 104/92, tossicodipendenze, impegno in attività
di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n. 266 e di cui alla L.R.
6/12/1993 n. 83, può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di
turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato
di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del
bambino.
-
La nota esplicativa di cui
all'allegato D fa parte integrante del presente articolo.
Art. 27
Orario plurisettimanale
-
Ai fini dell'adozione
dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i
seguenti criteri:
-
il limite massimo
dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
-
al fine di garantire il
rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore o minore
concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di
anno in anno e di norma, rispettivamente , non possono superare le 20
settimane.
-
Le forme di recupero dei
periodi di minor carico di lavoro possono essere effettuate mediante
riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso
la riduzione del numero delle giornate di lavorative
Art. 28
Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere
istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la
somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso
di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di
riposo settimanale secondo il turno assegnato.
-
In caso di chiamata
l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco
di trenta minuti.
-
Ciascun dipendente, di
norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in
un mese, nel limite massimo di 144 ore mensili, e per non più di due
festività nell'arco di un mese.
-
In caso di frazionamento
del periodo di cui al precedente comma 1, viene fissata in € 0,93
l'indennità oraria per servizio diurno ed in € 1,03 quella per servizio
notturno; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche
volontari.
-
L’indennità di reperibilità
di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi
titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore
a 4 ore.
-
In caso di chiamata in
servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario
o compensata, a richiesta.
-
Qualora la pronta
reperibilità cada in un giorno festivo o comunque di riposo settimanale
secondo il turno assegnato il dipendente ha diritto ad un giorno di
riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione
lavorativa, la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque,
alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale
Art. 29
Mobilità volontaria
-
In alternativa alla copertura dei posti
vacanti della dotazione organica attraverso le normali procedure
concorsuali ove le amministrazioni del comparto lo ritengano opportuno
possono applicare la mobilità volontaria.
-
L’istituto di cui al comma
1 può realizzarsi con le seguenti modalità:
A
a1) La mobilità volontaria dei dipendenti tra gli enti del comparto può
avvenire a domanda del dipendente nel rispetto della categoria, posizione
economica e profilo professionale di appartenenza del dipendente stesso.
a2) A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della regione
gli avvisi relativi ponendo un termine per la presentazione delle domande
da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa posizione
economica e profilo professionale.
a3) La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da
una commissione nominata dall’ente, tenendo comunque conto dei titoli
professionali, della residenza, dell’anzianità, della situazione di
famiglia dei richiedenti,.
a4) Tale mobilità è comunque subordinata al consenso dell’ente di
provenienza.
B
b1) Le amministrazioni nell'ambito del comparto, possono coprire i posti
vacanti mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio
presso altre amministrazioni del comparto che rivestano la
posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
b2) Il dipendente di cui al comma precedente è trasferito, previo consenso
delle amministrazioni interessate.
b3) Il presente sostituisce l’art. 52 del CCRL 12 giugno 2000 che è
abrogato
-
Al personale in mobilità è
garantita la posizione giuridica ed economica acquisita ed il rapporto
di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di
destinazione.
-
La mobilità interna rimane
disciplinata dall’art. 28 della Legge regionale n. 45/1995.
-
Gli enti riceventi possono
ricorrere alla mobilità volontaria solo a condizione che non vi siano in
essere graduatorie di idonei per la stessa posizione e/o profilo
professionale.
-
Resta, altresì, inteso che
possono avvenire mobilità alla pari, previo consenso dei lavoratori e
delle amministrazioni interessate, per la stessa posizione e a
condizione di invarianza della dotazione organica.
Art. 30
Riammissione in servizio
-
Il dipendente il cui
rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni non
seguite da trattamento previdenziale può richiedere, entro 5 anni dalla
data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.
In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato
nella medesima posizione e profilo rivestito, secondo il sistema di
classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
-
Per effetto della
ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il
trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla
posizione rivestita al momento della interruzione del rapporto di
lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di
ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non
riassorbibile.
-
Nei casi previsti dai
precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'ente.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.31
Stipendi tabellari
-
I benefici economici del
presente contratto si applicano al personale del comparto Unico
Regionale in servizio alla data del 1.1.2000 o assunto successivamente.
-
Il valore degli stipendi
tabellari nell'ambito delle diverse categorie stabilito nella tabella di
cui all'art. 37 del contratto stipulato il 12 giugno 2000 è incrementato
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
sottoriportata tabella A, alle scadenze ivi previste.
-
Sono confermati l'indennità
integrativa speciale ed il salario di professionalità come definite
nell'allegato B al presente contratto, la retribuzione individuale di
anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile ove acquisiti.
A
decorrere dal 1/04/2003 il salario di professionalità del personale del
Corpo forestale della Valle d’Aosta è allineato a quello spettante al
restante personale delle corrispondenti posizioni di inquadramento.
TABELLA A
|
BIENNIO ECONOMICO
2000/2001 |
|
|
|
CATEGORIE E POSIZIONI |
AUMENTI MENSILI |
|
|
01-lug-00 |
01-gen-01 |
|
|
|
|
|
|
D |
|
€ 25,31 |
€ 41,32 |
|
C2 |
|
€ 22,21 |
€ 36,67 |
|
C1 |
|
€ 20,14 |
€ 33,57 |
|
B3 |
|
€ 18,59 |
€ 30,99 |
|
B2 |
|
€ 18,08 |
€ 30,47 |
|
B1 |
|
€ 17,56 |
€ 29,95 |
|
A |
|
€ 16,53 |
€ 28,92 |
|
BIENNIO ECONOMICO
2002/2003 |
|
|
|
CATEGORIE E POSIZIONI |
AUMENTI MENSILI |
|
|
01-lug-02 |
01-apr-03 |
|
|
|
|
|
|
D |
|
€ 30,28 |
€ 45,42 |
|
C2 |
|
€ 26,76 |
€ 40,14 |
|
C1 |
|
€ 24,41 |
€ 36,62 |
|
B3 |
|
€ 22,54 |
€ 33,80 |
|
B2 |
|
€ 22,07 |
€ 33,10 |
|
B1 |
|
€ 21,60 |
€ 32,40 |
|
A |
|
€ 20,66 |
€ 30,99 |
Dal
01/01/2002 gli stipendi tabellari di cui all’art. 37 del CCRL 12/06/2000
sono aggiornati come da tabella allegato B.
Art. 32
Effetti dei nuovi trattamenti economici
-
Le misure dei nuovi trattamenti
economici hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza normale privilegiato, sull’indennità di fine
servizio, sui premi di cui all'art. 49 del CCRL del 12/06/2000 e sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi riscatti.
-
I benefici economici di cui
al comma 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel biennio 2000/2001 e 2002/2003 del periodo di vigenza del
presente contratto di parte economica. Agli effetti dell’indennità di
fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
Art. 33
Fondo unico aziendale
-
L'art. 41 del CCRL del
12/06/2000 è sostituito dal seguente:
"1. Presso ciascun
Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono annualmente
destinate a
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza
e l’efficacia
dei servizi le
seguenti risorse:
-
risorse dovute da
disposizioni di legge, contrattuali, regolamentari e per indennità per
le voci, ove dovute, nelle misure in essere al 31.12.1999 (per i Vigili
del Fuoco al 01.01.2000) - fatta eccezione per i punti a, b, c, d, e, f,
j, r, s, t, u, dell’art. 32
del CCRL 12 giugno 2000, rapportate ai dipendenti in forza al 31.12
dell’anno precedente, incrementato dalle assunzioni programmate per
l’anno di riferimento ai sensi del R.R. 6/96 o decrementato per
eventuali diminuzioni della dotazione organica. Gli incrementi e/o i
decrementi saranno proporzionati al periodo di effettivo servizio del
personale;
-
risorse pari al valore di €
1.353 moltiplicato per il numero di dipendenti in forza al 31.12
dell’anno precedente, incrementate dalle assunzioni programmate per
l’anno di riferimento ai sensi del R.R. 6/96 o decrementato per la
eventuale diminuzione della dotazione organica. Gli incrementi e/o i
decrementi saranno proporzionati al periodo di effettivo servizio del
personale."
Art. 33 bis
Utilizzo del Fondo unico
aziendale
-
L'art. 42 del CCRL
12/06/2000 è sostituito dal seguente:
"1. Le risorse di cui all’art. 41 sono
finalizzate a:
-
finanziare gli aumenti delle indennità
previste nel FUA che interverranno a seguito dell’applicazione del
presente accordo, salvo casi espressamente previsti;
-
finanziare gli istituti contrattuali
previsti dell’art. 32 del CCRL 12 giugno 2000, fatta eccezione per i
punti a, b, c, d, e, f, i, j, r;
-
promuovere reali e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia degli Enti e delle
Amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali."
Art. 33 ter
Norma transitoria
-
Per il solo anno 2002 il
fondo già costituito presso le Amministrazioni del comparto sarà
incrementato di risorse pari al valore di € 190 moltiplicato per il
numero di dipendenti in forza alla data di stipula del presente accordo.
Art. 34
-
Laddove due o più enti
locali si convenzionino per costituire un’unica sede di segreteria il
FUA di ciascun ente è incrementato di euro 2.200,00 da destinarsi al
trattamento accessorio di quei dipendenti che in conseguenza
dell’impiego parziale del Segretario nell’ente hanno aggravi di lavoro
e/o responsabilità.
Art. 34 bis
-
E’ facoltà degli Enti di
incrementare le risorse delle somme necessarie a garantire una
disponibilità media di € 250,00 per dipendente qualora il pagamento
degli istituti economici (indennità dovute) di cui all’art. 41 lett. a)
del CCRL del 12/06/2000 possa determinare a preventivo, in sede di
detrminazione annuale del FUA, una disponibilità inferiore a detti
250,00 €.
-
Tale circostanza dovrà
risultare dalla contrattazione decentrata ed essere certificata dal
competente organo di controllo contabile dell’Ente.
-
Le maggiori risorse devono
trovare copertura nelle disponibilità di bilancio dell’Ente interessato.
-
Laddove, a seguito
dell’applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo,
a consuntivo risultino eccedenze rispetto alla disponibilità media di
250,00 € per dipendente le stesse eccedenze costituiranno economie di
bilancio per l'Ente.
Art. 35
Indennità di servizio attivo
-
L’indennità di servizio attivo dei
controllori regionali del Casinò è determinata negli importi indicati
nella tabella sottoriportata, con le decorrenze ivi riportate:
-
|
CATEGORIE E
POSIZIONI |
DAL 01/04/2001 |
DAL 01/10/2002 |
| D |
€ 465,73 |
€ 697,22 |
| C2 |
€ 439,91 |
€ 671,39 |
-
Gli incrementi dell'indennità in argomento,
in rapporto a quelli in essere rispettivamente alle date del 31/03/2001
e del 30/09/2002, concorrono alla determinazione del fondo unico
aziendale dell'amministrazione regionale.
Art. 36
Divisa
-
Il personale al quale è
prescritta e fornita dall'Amministrazione di appartenenza apposita
divisa, ha l'obbligo di indossarla durante l'orario di lavoro.
Art. 36 bis
Indennità pensionabile
forestali
-
L'indennità pensionabile
del Corpo Forestale della Valle d’Aosta viene rideterminata, con
decorrenza 01/01/2002, nelle misure di seguito riportate:
€ 361,52 guardia con anzianità
inferiore ai 5 anni
€ 393,02 guardia con anzianità
superiore ai 5 anni
€ 536,60 brigadiere
€ 574,82 maresciallo
€ 622,85 funzionario
-
Ai finanziamenti
dell’indennità di cui al precedente comma 1 si provvede nel limite delle
risorse di cui all’art. 41 del CCRL 12 giugno 2000, come sostituito
dall'art. 33 del presente accordo.
Art. 37
Indennità maneggio valori
-
Per ogni addetto adibito a
servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità
giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati
a condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare
di € 10.330,00 medi annui.
-
Gli importi giornalieri di
tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa
decentrata, possono variare da un minimo di € 0,52 a un massimo di €
1,55.
-
Si mantengono, per la parte
eccedente quanto stabilito dai precedenti commi, per i dipendenti che ne
beneficiano alla data di stipulazione del presente accordo, eventuali
indennità di cassa in essere presso gli enti. Le indennità cessano di
produrre effetti nel caso di mutamento di mansioni dei dipendenti
interessati.
-
Gli importi della indennità
prevista dai commi precedenti sono stabiliti tenendo presente il limite
delle risorse dell'art. 41 del CCRL del 12.06.2000, come sostituito
dall'art. 33 del presente accordo.
Art. 38
Indennità di rischio
-
Ai
dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete
per il periodo di effettiva esposizione al rischio un’indennità mensile
di euro 20,66.
-
Gli
Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le
prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale,
assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso
l'ente.
-
Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili
del fuoco ed al corpo forestale della Valle d’Aosta.
-
Ai
finanziamenti dell’indennità di cui al precedente comma 1 si provvede
nel limite di cui all’art. 41 del CCRL 12 giugno 2000, come sostituito
dall'art. 33 del presente accordo.
Art. 38
bis
Indennità operatori area di vigilanza municipale
-
Al
personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1,
compete a titolo di integrazione tabellare un'indennità pari ad € 970,00
annui. Detto importo sostituisce l'indennità di vigilanza prevista
all'art. 41 lettera a) del CCRL 12.06.2000.
Art. 38
ter
Particolari indennità accessorie
-
Le
particolari indennità accessorie, in essere presso ogni singolo ente e
non menzionate nel presente accordo, che per le loro specificità
interessano particolari operatori del comparto sono oggetto di
contrattazione decentrata nei limiti delle disponibilità del fondo di
cui all'art. 33 lettera b).
Art. 38 quater
-
La misura massima della retribuzione di posizione di cui all’art. 19 del
CCRL del 12/06/2000 è elevata a € 7.950,00.
Il valore economico massimo della retribuzione di cui all’art. 20 comma 3
è elevato a € 4.540,00.
I valori di cui alla tabella dell’art. 24 sono rideterminati nel modo
seguente:
-
|
POSIZIONE |
INDENNITA'
INCENTIVANTE |
|
A |
€ 680,00 |
|
B1 |
€ 800,00 |
|
B2 |
€ 910,00 |
|
B3 |
€
1.020,00 |
|
C1 |
€
1.250,00 |
|
C2 |
€
1.420,00 |
|
D |
€ 1.700,00 |
2. Gli Enti
provvederanno in sede di contrattazione decentrata agli eventuali
adeguamenti
che avranno
decorrenza dall’1/01/2003, fatti salvi gli accordi già in essere nel 2003.
Art. 39
Indennità per il personale
educativo
1. Al personale educativo degli asili nido è confermata l'indennità
professionale di € 464,81 annue lorde, prevista dall'art. 32, lett. q) del
C.C.R.L. 12/6/2000.
-
Allo stesso personale dal
01/07/2001 tale indennità viene ulteriormente incrementata di € 340,86
annui lordi.
Art. 40
Indennità chilometrica
1. Ai dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto
per esigenze di servizio è prevista un’indennità chilometrica pari al
valore di un quarto del prezzo di un litro di benzina verde. La presente
disposizione si applica anche al di fuori dei casi di cui all'art. 44 del
presente accordo.
-
L'indennità chilometrica
viene rideterminata ogni qualvolta il prezzo al litro si discosti per
difetto o per eccesso di oltre € 0,026 rispetto al prezzo di riferimento
individuato da ciascuna amministrazione.
Art. 41
Bilinguismo
-
Ai dipendenti degli enti
facenti parte del comparto unico regionale è attribuita un’indennità di
bilinguismo con la decorrenza e nelle misure mensili lorde come da
sottoriportata tabella:
-
|
CATEGORIE E POSIZIONI |
DAL 01/07/2001 |
| D |
€ 209,23 |
| C1 - C2 |
€ 174,53 |
| A - B1 - B2 - B3 |
€ 139,83 |
2. Si riportano
gli importi lordi mensili dell'indennità di bilinguismo di cui al
precedente
comma 1
nell'allegata tabella C
Art. 42
Lavoro straordinario
-
Le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell'orario di lavoro.
-
La prestazione di lavoro
straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base
delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
-
Qualora ricorrono le
condizioni di cui ai commi 1 e 2 il limite annuo di prestazioni
straordinarie è fissato in 200 ore. La spesa complessiva annua per
straordinario non può comunque eccedere la somma determinata dal numero
di 50 ore per il valore orario ordinario per il numero di dipendenti per
ogni posizione economica assunti a tempo indeterminato in forza al 31/12
dell'anno precedente. Per il personale part-time sono riproporzionate
alla percentuale di attività prestata;
-
Nei limiti di spesa di cui
al comma 3, per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite
massimo individuale di cui al precedente comma 3) può essere elevato in
sede di contrattazione decentrata integrativa.
4 bis. Per la spesa complessiva annua di cui al comma 3 si costituisce
apposito fondo. E' abrogato il punto d) dell'art. 41 del CCRL 12/06/2000.
Le disponibilità eventualmente non spese di detto fondo costituiscono
economie per l'Ente.
-
La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario è determinata dal primo giorno del
mese successivo alla stipulazione del presente CCRL, maggiorando la
misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo
per 156 la retribuzione di cui all’art. 55, comma 2 lettera b)
incrementata dal rateo della 13a mensilità.
-
La maggiorazione di cui al
comma precedente è pari:
-
al 15% per il lavoro
straordinario diurno (compresi i giorni feriali non lavorativi)
-
al 30% per il lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
La prestazione individuale
di lavoro a qualunque titolo resa non può superare, di norma, un arco
massimo giornaliero di 10 ore.
-
A richiesta del dipendente
le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono
dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio entro l’anno di riferimento. In
tale ipotesi spetta, comunque, al dipendente la maggiorazione prevista
dal comma 6 da pagarsi il bimestre successivo alla prestazione
lavorativa a condizione che il relativo finanziamento trovi capienza
nell’apposito fondo di cui al comma 4 bis. Particolari forme di
compensazione in presenza di specifiche esigenze dell'ente possono
essere stabilite previa informazione alle OO.SS.
-
La decorrenza dei commi 3,
4, e 4bis del presente articolo è fissata al 01/01/2002.
-
Il presente articolo non si
applica al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco per il
quale resta in essere la disposizione dell'art. 16 del CCRL del
7/03/2001.
Art. 43
Lavoro straordinario
elettorale, per eventi straordinari e calamità naturali
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi
straordinari imprevedibili e per calamità naturali può essere
effettivamente reso oltre il limite fissato dal precedente art. 42.
Art. 44
Trattamento di trasferta
-
Il presente articolo si
applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di
10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente
venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si
computano da quest’ultima località.
-
Al personale di cui al
comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
-
una indennità di
trasferta pari a:
-
€ 28,80 per ogni
periodo di 24 ore di trasferta;
-
€ 1,20 per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
-
il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo
del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di
personale come segue:
-
Ai soli fini del comma 2,
lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio.
-
Il dipendente può essere
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la
trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede
di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo
risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso al
dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a),
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quarto del costo di un litro di
benzina verde per ogni Km.
-
Per le trasferte di durata
superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della
spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 22,26 per il
primo pasto e di complessive € 44,26 per i due pasti. Per le trasferte
di durata inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo
pasto.
Nei casi
di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a
trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella
ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima
località.
-
Al personale
delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per
collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente
spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della
predetta delegazione.
-
Gli enti individuano,
previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni
che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le
trasferte, del 32 pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei
rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di €
20,66 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico
affidato.
7 bis) E'
consentito l'utilizzo in trasferta del buono mensa in alternativa del
rimborso pasto.
-
Nel caso in cui
il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità di cui
al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione
per l’indennità di trasferta in misura intera.
-
L’indennità di
trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore
alle 3 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di
vigilanza o di custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza
dell’ente.
-
L’indennità di
trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di
trasferta continuativa nella medesima località.
-
Il dipendente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
-
Gli enti
stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie
esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
-
Le trasferte
all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo
con le seguenti modifiche:
-
l’indennità di trasferta di
cui al comma 2, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione
la disciplina del comma 8;
-
i rimborsi dei pasti di cui al
comma 5 sono incrementati del 30%.
-
Agli oneri derivanti dall'indennità di trasferta si fa fronte nei limiti
delle risorse del FUA, fatta eccezione per i rimborsi delle indennità
chilometriche e spese sostenute che dovranno trovare previsione nei
bilanci dei singoli enti.
Art. 45
Trattamento di trasferimento
-
Al dipendente trasferito ad
altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il
trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed
eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi che lo seguono nel
trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro
il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per
gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti
definiti ai sensi dell’art. 44 comma 12 e previ opportuni accordi da
prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
-
Al dipendente competono
anche:
-
l’indennità di trasferta
di cui all’art. 44 comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
-
una indennità di
trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si
trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità
ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in
sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle
risorse di cui al comma 4.
-
Il dipendente ha
altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
-
Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica
finalità.
-
Il presente articolo non si
applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto
della scuola.
Art. 46
Copertura assicurativa
-
Gli enti assumono le
iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità
civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui
agli art. 17, 20 e 21 del CCRL del 12.06.2000, o altri particolari
incarichi, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e
colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono
indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.
-
Gli enti stipulano apposita
polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
-
La polizza di cui al comma
2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di
proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o
decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
-
Le polizze di assicurazione
relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in
ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente
addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
-
I massimali delle polizze
non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla
legge per l’assicurazione obbligatoria.
-
Gli importi liquidati dalle
società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
-
Le condizioni delle polizze
assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art.11 del
CCRL del 12.06.2000.
-
Gli enti assumono le
iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità
civile, amministrativa e contabile nei confronti del personale tecnico
in servizio presso i laboratori del Servizio Sviluppo delle Produzioni
agroalimentari incaricato della firma dei rapporti di prova, di cui al
Manuale della qualità, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale,
in relazione ad eventuali danni dallo stesso arrecati a terzi, nello
svolgimento dei compiti del proprio ufficio, con esclusione delle
ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale
finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive
capacità di spesa.
Art. 47
Trattenute per scioperi
-
Per gli scioperi di durata
inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle
retribuzioni sono limitate all’effettiva durata dell’astensione dal
lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la
trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione
individuale mensile di cui all’art. 55 comma 2 lettera c) del presente
accordo alla quale deve essere aggiunta la misura di 1/156 dell’importo
mensile dell’indennità di bilinguismo.
-
Nel caso di scioperi per
l’intera giornata lavorativa, la relativa trattenuta sulle retribuzioni
è pari alla misura giornaliera della retribuzione individuale mensile di
cui all’art. 55 comma 2 lettera c) del presente accordo alla quale deve
essere aggiunta la misura di 1/30 dell’importo mensile dell’indennità di
bilinguismo.
Laddove la giornata
lavorativa sia superiore alle otto ore, per le ore eccedenti si applica il
precedente comma 1.
-
L’adesione agli scioperi
avviene nelle forme, modi e durata stabilite dalle OO.SS.
Art.48
Mensa
-
Gli enti, in relazione al
proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire
mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto
sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 49
-
Possono usufruire della
mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di
almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
-
che sia prestata attività
al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);
-
che sia prestata attività
al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00);
-
Il dipendente è tenuto a
pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il
costo dello stesso e la quota di cui all’art. 49, se la mensa è gestita
da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai
dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è
gestita direttamente dall’ente.
-
Il servizio di mensa è
gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la
vigilanza e l’assistenza ai minori e/o alle persone non autosufficienti.
Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il
completamento dell’orario di lavoro.
-
In ogni caso è esclusa ogni
forma di monetizzazione.
-
Per gli uffici che hanno
sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente
stipulare convenzioni per mense gestiti da terzi, ove ricorrono le
condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative,
previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà
corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 49 comma 1.
-
Restano in vigore fino alla
loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di
stipulazione del presente contratto.
Art. 49
Buoni pasto
-
Il costo del buono pasto
sostitutivo del servizio di mensa è pari a Euro 5.00 per il pasto
completo e a Euro 3.00 per il piatto unico.
-
I lavoratori hanno titolo,
nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente,
ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale,
siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 48 comma 2, fatto salvo
quanto previsto dal penultimo periodo del citato comma.
Art. 50
Trattamento economico dei
dipendenti in distacco sindacale
-
Ai dipendenti che
usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all’accordo sulla Disciplina
dei Distacchi, Aspettative e Permessi Sindacali nelle Amministrazioni
del Comparto Enti Locali della Valle d'Aosta siglato il 13.11.98,
compete la retribuzione individuale di cui agli artt. 17 e 19 - se in
godimento al momento del distacco - 37, 39, 40 del CCRL del 12.06.2002.
La retribuzione di risultato è pari al valore medio della corrispondente
posizione nell'ambito dell'ente di appartenenza. Vengono altresì
garantiti la retribuzione individuale di anzianità, nonché da altri
eventuali assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile.
-
Il periodo di distacco o
aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai
fini della progressione di carriera.
-
Per i relativi oneri
finanziari vige il citato accordo del 13.11.98
50 bis
-
I permessi sindacali
giornalieri e/o orari retribuiti sono da considerarsi a tutti gli
effetti presenze in servizio
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 51
Strumenti per attuare la
flessibilita' del rapporto di lavoro
-
La flessibilità del
rapporto di lavoro si attua attraverso gli istituti del lavoro
temporaneo, del lavoro a tempo parziale e del lavoro a termine.
Art. 52
Contratto di fornitura di
lavoro temporaneo
-
Gli enti possono stipulare
contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n.196/1997,
per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza
periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il
personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento
ordinario.
-
In particolare, oltre che
nei casi previsti dall’art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997,
i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito
illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
-
per consentire la
temporanea utilizzazione di professionalità non previste
nell’ordinamento dell’amministrazione, anche al fine di sperimentarne
la necessità;
-
in presenza di eventi
eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei
fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un
periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180
giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili
professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazioni, in particolare nell’ambito
dei servizi assistenziali;
-
per punte di attività o
per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da
innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove
funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in
servizio;
-
per particolari fabbisogni
professionali connessi all’attivazione e aggiornamento di sistemi
informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali
di qualità e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti
ricorrendo unicamente al personale in servizio;
-
per soddisfare specifiche
esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel
campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e dei
servizi alla persona con standards predefiniti.
-
Il numero dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%,
calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio presso l’ente, arrotondato, in caso di frazioni, all’unità
superiore.
-
Il ricorso al lavoro
temporaneo non è consentito per i profili del corpo valdostano dei
vigili del fuoco, corpo forestale della Valle d’Aosta e della polizia
municipale. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che
comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del
Sindaco come Ufficiale di Governo.
-
Si rinvia alle
disposizioni della L.n.196/1997, e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente articolo.
-
I lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a
programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare
all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa
decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
-
L’ente
comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di
fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo.
-
Gli
enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare
tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi
alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
-
I
lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti
utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
-
Gli
enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 4, comma 3, del CCRL
del 12.6.2000, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,
sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi
costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni
forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque
giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi
dell’art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
-
Alla
fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali
di cui all’art.4, comma 3, del CCRL del 12.6.2000 tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal
comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente contratto e all’ARRS
tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
-
In conformità alle vigenti
disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di attivare rapporti
per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti
diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Art. 53
Rapporto di lavoro a tempo
parziale
-
Il comma 9 dell'art. 3
dell'accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per il personale delle categorie e delle posizioni degli Enti di cui
all'art. 1 del CCRL 12 giugno 2000 siglato in data 29 novembre 2000 è
sostituito dal seguente:
"Nel
caso di sussistenza, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione di
appartenenza, di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del
dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica
attività di servizio, l'Amministrazione nega la trasformazione del
rapporto a tempo parziale.".
-
Il comma 6 dell'art. 5
dell'accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per il personale delle categorie e delle posizioni degli Enti di cui
all'art. 1 del CCRL 12 giugno 2000 siglato in data 29 novembre 2000 è
sostituito dal seguente:
"Per i
dipendenti a tempo parziale le ferie di cui all'art. 3 del presente
accordo sono proporzionate alla percentuale di lavoro reso rispetto al
tempo pieno.
Per il
part-time verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCRL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è
comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria
previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero
periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per
la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si
riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che
vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.".
Art. 54
Contratto a termine
-
Gli enti possono stipulare
contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato
nei seguenti casi:
-
per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi
i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si
tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione
delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento
del lavoratore che si deve assentare;
-
per la sostituzione di
personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo
di maternità e congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001; in tali
casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni
prima dell’inizio del periodo di astensione;
-
per soddisfare le
esigenze organizzative dell’ente nei casi di trasformazione temporanea
di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo
predeterminato ma non superiore ai due anni, nel qual caso è consentito
al dipendente di tornare a tempo pieno alla scadenza;
-
per lo svolgimento di
attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
-
per soddisfare
particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di
nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non
fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove
mesi;
-
per attività connesse
allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli
enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale
in servizio, nel limite massimo di dodici mesi, ed in particolare per
l'Amministrazione regionale per i progetti obiettivo previsti dall'art.
7 della L.R. n. 68/89 e dall'art. 4 (con esclusione della lettera b)
della L.R. n. 1/78
-
per la temporanea
copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo
massimo di otto mesi e purché siano avviate le procedure per la
copertura dei posti stessi.
-
Nei
casi di cui alle lettere a) e b), l’ente può procedere ad assunzioni a
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore,
diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso
il ricorso al conferimento di mansioni superiori a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
-
Nei
casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è
specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo
del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche
l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di
cui al precedente comma 2. La durata del contratto può comprendere
anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
-
Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di
tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore
sostituito.
-
L'assunzione a
tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili
professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
-
Il lavoratore
assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova non
superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei
mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In
qualunque momento del periodo di prova l’Amministrazione può recedere
dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva
del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo
comma 10 fermo restando che il recesso deve essere motivato.
-
Al personale
assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a
termine, con le seguenti precisazioni:
-
le
ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
-
in
caso di assenza per malattia, i periodi per i quali spetta il
trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 5 bis del
presente contratto. Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto;
-
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in
caso di matrimonio o per i casi di decesso di cui all’art. 8 comma 1
punto c).
-
sono
comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
-
Il
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui
all’art. 2126 c.c. quando:
-
l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
-
sia
stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
-
Il
termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente
prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla
durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da
esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato.
-
In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TITOLO VI
NORME
FINALI
Art. 55
Nozione di retribuzione
-
La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per
le quali la contrattazione prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
-
La retribuzione corrisposta al personale
dipendente dagli enti del comparto unico della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta è definita come segue:
-
Retribuzione mensile che è costituita dal
valore mensile dello stipendio previsto per la posizione;
-
Retribuzione base mensile che è
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a),
nonché dall’indennità integrativa speciale mensile, e dal salario di
professionalità mensile;
-
Retribuzione individuale mensile che è
costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente
lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla
retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a
carattere continuativo e non riassorbibile;
-
Retribuzione globale di fatto mensile o
annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per
12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché
l’importo annuo della retribuzione variabile, dell’indennità di
bilinguismo e delle indennità contrattuali percepite nel mese o
nell’anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per
trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
-
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile, di cui ai punti a), b) c) e d), del precedente
comma 2, per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto si procede al
conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore
-
La
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile di cui ai punti a), b) c) e d), del precedente
comma 2, per 30.
-
Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di
cui al precedente art. 3 comma 3, il trattamento economico è lo stesso
previsto per i giorni di ferie.
Art. 55 bis
Pagamento degli stipendi
-
Gli stipendi sono
corrisposti, a tutto il personale, a rate mensili posticipate, il 27 di
ogni mese, previa detrazione delle ritenute erariali e contributi
previdenziali previsti dalla legge. Qualora il giorno 27 coincida con un
giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle
competenze avverrà il giorno feriale precedente.
-
Le modalità di pagamento
degli stipendi sono disciplinati con appositi provvedimenti dei singoli
Enti.
Art. 55 ter
Alloggio di servizio
-
Le modalità di utilizzo
degli alloggi di servizio sono stabiliti con provvedimenti dei singoli
Enti interessati.
Art. 56
Tredicesima mensilità
-
Gli enti corrispondono ai
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed
il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le amministrazioni effettuino la
corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese
di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno 19. Nel caso in cui la
suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo,
l'erogazione delle competenze avverrà il giorno feriale precedente.
-
L’importo della tredicesima
mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al
precedente art. 55, comma 2, lettera c), spettante al lavoratore nel
mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
-
Nel caso di
riclassificazione del personale, anche a seguito di passaggi interni nel
nuovo sistema di classificazione trova applicazione la medesima
disciplina prevista nel comma 2.
-
La tredicesima mensilità è
corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
gennaio dello stesso anno.
-
Nel caso di servizio
prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del
rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione
individuale mensile di cui al comma 2 dell'art. 55 spettante al
lavoratore nell’ultimo mese di servizio.
-
I ratei della tredicesima
non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali
o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale
cessato dal servizio per motivi disciplinari.
-
Per i periodi temporali che
comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art. 56 bis
Messi notificatori
-
Gli enti possono
verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni
finanziarie per destinare un quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria all'erogazione di
incentivi di produttività a favore dei messi notificatori.
Art. 56 ter
Inquadramento educatori
professionali ed infermieri professionali
-
I dipendenti del comparto
che alla data del presente accordo sono inquadrati in categoria C
posizione C2 e nel profilo professionale di educatore professionale, i
cui diplomi e attestati risultano equipollenti al diploma universitario
di educatore professionale, come previsto dal Decreto del Ministero
della Sanità 27 luglio 2000, sono inquadrati, a partire dal primo giorno
del mese successivo alla data di stipulazione del presente accordo,
nella categoria D.
-
Analogo nuovo
inquadramento, con la stessa decorrenza, compete ai dipendenti del
comparto che alla data del presente accordo sono inquadrati in categoria
C posizione C2 e nel profilo professionale di educatore professionale,
in possesso del diploma regionale rilasciato al termine di corsi
biennali per educatori professionali equiparato, con L.R. 4 settembre
2001, n°18, a quello rilasciato al termine del corso triennale
1995/1998.
-
E’ altresì inquadrato in
categoria D, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di
stipulazione del presente accordo, il personale esercente le professioni
di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 della legge n. 251/2000 in possesso del
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
Art. 56 quater
Norma transitoria per il
personale regionale
-
Sono fatti salvi i congedi
straordinari o parentali o similari concessi ed in corso di svolgimento,
alla data di stipula delle norme del presente contratto, al personale
regionale alle condizioni della disciplina pre-vigente.
Art. 56 quinquies
Clausola di salvaguardia
-
Eventuali scostamenti tra
gli indici di inflazione programmata (1,7% per l'anno 2002 - 1,4% per
l'anno 2003) ed i tassi di inflazione reale riferiti al biennio
2002/2003 determineranno gli opportuni recuperi retributivi.
Le parti
provvederanno alla relativa verifica entro il mese di aprile 2004.
Art. 57
Disapplicazioni
1. E'
disapplicato l'art. 15 della L.R. 68/69.
Art. 58
NORMA FINALE
-
Per quanto non previsto dal
presente accordo resta ferma la disciplina dei precedenti contratti o
leggi applicati ai vari settori del comparto.
TABELLA MAGGIORAZIONE ORARIA – ALLEGATO A
|
Posizione |
Fasce orarie |
Lun/Ven |
Sabato e gg. Prefestivi |
Domenica e gg. festivi |
|
A |
00.00/6.00 |
4,31 |
4,31 |
5,18 |
|
|
6.00/8.00 |
2,16 |
2,16 |
3,02 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,16 |
|
|
18.00/22.00 |
2,16 |
3,02 |
3,02 |
|
|
22.00/24.00 |
4,31 |
5,18 |
5,18 |
|
B1 |
00.00/6.00 |
4,58 |
4,58 |
5,50 |
|
|
6.00/8.00 |
2,29 |
2,29 |
3,21 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,29 |
|
|
18.00/22.00 |
2,29 |
3,21 |
3,21 |
|
|
22.00/24.00 |
4,58 |
5,50 |
5,50 |
|
B2 |
00.00/6.00 |
4,76 |
4,76 |
5,71 |
|
|
6.00/8.00 |
2,38 |
2,38 |
3,33 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,38 |
|
|
18.00/22.00 |
2,38 |
3,33 |
3,33 |
|
|
22.00/24.00 |
4,76 |
5,71 |
5,71 |
|
B3 |
00.00/6.00 |
4,88 |
4,88 |
5,85 |
|
|
6.00/8.00 |
2,44 |
2,44 |
3,41 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,44 |
|
|
18.00/22.00 |
2,44 |
3,41 |
3,41 |
|
|
22.00/24.00 |
4,88 |
5,85 |
5,85 |
|
C1 |
00.00/6.00 |
5,00 |
5,00 |
6,01 |
|
|
6.00/8.00 |
2,50 |
2,50 |
3,50 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,50 |
|
|
18.00/22.00 |
2,50 |
3,50 |
3,50 |
|
|
22.00/24.00 |
5,00 |
6,01 |
6,01 |
|
C2 |
00.00/6.00 |
5,59 |
5,59 |
6,71 |
|
|
6.00/8.00 |
2,79 |
2,79 |
3,91 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
2,79 |
|
|
18.00/22.00 |
2,79 |
3,91 |
3,91 |
|
|
22.00/24.00 |
5,59 |
6,71 |
6,71 |
|
D |
00.00/6.00 |
6,41 |
6,41 |
7,69 |
|
|
6.00/8.00 |
3,21 |
3,21 |
4,49 |
|
|
8.00/18.00 |
- |
- |
3,21 |
|
|
18.00/22.00 |
3,21 |
4,49 |
4,49 |
|
|
22.00/24.00 |
6,41 |
7,69 |
7,69 |
ALLEGATO B)
TABELLE DI
AGGIORNAMENTO DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI
DAL 01/01/2002
|
|
Stipendio |
Indennità |
Salario |
|
|
|
|
integrativa
speciale |
di
professionalità |
|
|
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
|
POSIZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
A |
7.242,06 |
603,50 |
6.268,67 |
522,39 |
954,15 |
79,51 |
|
B1 |
8.027,78 |
668,98 |
6.315,82 |
526,32 |
1.030,79 |
85,90 |
|
B2 |
8.546,14 |
712,18 |
6.343,63 |
528,64 |
1.082,07 |
90,17 |
|
B2 Guardia Forestale |
8.546,14 |
712,18 |
6.343,63 |
528,64 |
839,68 |
69,97 |
|
B3 |
8.908,04 |
742,34 |
6.345,16 |
528,76 |
1.120,56 |
93,38 |
|
B3 Guardia Forestale > 5
anni |
8.908,04 |
742,34 |
6.345,16 |
528,76 |
861,13 |
71,76 |
|
C1 |
9.307,14 |
775,59 |
6.376,94 |
531,41 |
1.159,04 |
96,59 |
|
C1 Brigadiere Forestale |
9.307,14 |
775,59 |
6.376,94 |
531,41 |
882,57 |
73,55 |
|
C2 |
11.025,26 |
918,77 |
6.479,62 |
539,97 |
1.302,82 |
108,57 |
|
C2 Maresciallo Forestale |
11.025,26 |
918,77 |
6.479,62 |
539,97 |
980,89 |
81,74 |
|
D |
13.429,43 |
1.119,12 |
6.634,57 |
552,88 |
1.467,24 |
122,27 |
DAL 01/07/2002
|
|
Stipendio |
Indennità |
Salario |
|
|
|
|
integrativa speciale |
di professionalità |
|
|
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
|
POSIZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
A |
7.489,98 |
624,16 |
6.268,67 |
522,39 |
954,15 |
79,51 |
|
B1 |
8.286,98 |
690,58 |
6.315,82 |
526,32 |
1.030,79 |
85,90 |
|
B2 |
8.810,98 |
734,25 |
6.343,63 |
528,64 |
1.082,07 |
90,17 |
|
B2 Guardia Forestale |
8.810,98 |
734,25 |
6.343,63 |
528,64 |
839,68 |
69,97 |
|
B3 |
9.178,52 |
764,88 |
6.345,16 |
528,76 |
1.120,56 |
93,38 |
|
B3 Guardia Forestale > 5 anni |
9.178,52 |
764,88 |
6.345,16 |
528,76 |
861,13 |
71,76 |
|
C1 |
9.600,06 |
800,00 |
6.376,94 |
531,41 |
1.159,04 |
96,59 |
|
C1 Brigadiere Forestale |
9.600,06 |
800,00 |
6.376,94 |
531,41 |
882,57 |
73,55 |
|
C2 |
11.346,38 |
945,53 |
6.479,62 |
539,97 |
1.302,82 |
108,57 |
|
C2 Maresciallo Forestale |
11.346,38 |
945,53 |
6.479,62 |
539,97 |
980,89 |
81,74 |
|
D |
13.792,79 |
1.149,40 |
6.634,57 |
552,88 |
1.467,24 |
122,27 |
DAL 01/04/2003
|
|
Stipendio |
Indennità |
Salario |
|
|
|
|
integrativa speciale |
di professionalità |
|
|
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
mensile |
|
POSIZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
A |
7.861,86 |
655,15 |
6.268,67 |
522,39 |
954,15 |
79,51 |
|
B1 |
8.675,78 |
722,98 |
6.315,82 |
526,32 |
1.030,79 |
85,90 |
|
B2 |
9.208,18 |
767,35 |
6.343,63 |
528,64 |
1.082,07 |
90,17 |
|
B3 |
9.584,12 |
798,68 |
6.345,16 |
528,76 |
1.120,56 |
93,38 |
|
C1 |
10.039,50 |
836,62 |
6.376,94 |
531,41 |
1.159,04 |
96,59 |
|
C2 |
11.828,06 |
985,67 |
6.479,62 |
539,97 |
1.302,82 |
108,57 |
|
D |
14.337,83 |
1.194,82 |
6.634,57 |
552,88 |
1.467,24 |
122,27 |
ALLEGATO C)
TABELLA DI
EQUIPARAZIONE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. N. 9 DEL 22 MARZO 2000
|
FASCIA AI
FINI DEL BILINGUISMO |
POSIZIONE
ECONOMICA |
SOSTITUZIONE
ART. 5 E ART. 62 R.R. 6/96 |
SOSTITUZIONE
ART. 6 R.R. 6/96 |
SOSTITUZIONE
ART. 9 R.R. 6/96 |
IMPORTI
BILINGUISMO |
|
1 |
A* |
PROSCIOGLIMENTO
OBBLIGO SCOLASTICO |
CONCORSO PER
TITOLI |
|
139,83
|
|
B1* |
PROSCIOGLIMENTO
OBBLIGO SCOLASTICO |
CONCORSO PER
TITOLI E PROVA DI MESTIERE |
|
139,83
|
|
B2**
|
DIPLOMA DI
ISTRUZIONE DI PRIMO GRADO |
CONCORSO PER
ESAMI, PER TITOLI ED ESAMI, CORSO CONCORSO |
PROVA SCRITTA O
TEORICO PRATICA (UNA O PIU' DI UNA) E PROVA ORALE |
139,83
|
|
B3** B3***
|
DIPLOMA DI
ISTRUZIONE DI PRIMO GRADO |
CONCORSO PER
ESAMI, PER TITOLI ED ESAMI, CORSO CONCORSO |
PROVA SCRITTA O
TEORICO PRATICA (UNA O PIU' DI UNA) E PROVA ORALE |
139,83
|
|
2 |
C1**
|
DIPLOMA DI
ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO |
CONCORSO PER
ESAMI, PER TITOLI ED ESAMI, CORSO CONCORSO |
ALMENO 2 PROVE
SCRITTE O TEORICO PRATICHE E PROVA ORALE |
174,53
|
|
C2**
|
DIPLOMA DI
ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO CON ISCRIVIBILITA' ALL'UNIVERSITA'
|
CONCORSO PER
ESAMI, PER TITOLI ED ESAMI, CORSO CONCORSO |
ALMENO 2 PROVE
SCRITTE O TEORICO PRATICHE E PROVA ORALE |
174,53
|
|
3 |
D** |
- DIPLOMA DI
LAUREA - DIPLOMA UNIVERSITARIO |
CONCORSO PER
ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI |
ALMENO 2 PROVE
SCRITTE O TEORICO PRATICHE E PROVA ORALE |
209,23
|
* Prova accertamento linguistico
con prove ex art. 7, comma 2, RR 6/96 come modificato da RR 4/98
** Prova accertamento linguistico
con prove ex art. 7, comma 3, RR 6/96 come aggiornato da RR 4/98
*** I
dipendenti enti locali ex 5a
q.f. inquadrati in posizione
B3 mantengono ad personam
differenza di £ 56.189
ALLEGATO D)
TURNI NOTA ESPLICATIVA
L’art. 26
è sorretto dai seguenti criteri di lettura:
-
non
possono essere considerati turni le prestazioni lavorative distribuite
nell'arco dell'intera giornata (mattina e pomeriggio) con marginali
modificazioni nelle prestazioni di lavoro; in questo caso può trattarsi,
al limite, di una particolare articolazione dell'orario di lavoro,
magari gravosa e quindi retribuibile con altro compenso incentivante,
secondo le previsioni della contrattazione decentrata integrativa;
-
il
numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere
sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario pomeridiano,
assicurando l'avvicendamento; analoga equivalenza vale anche per i turni
notturni, ove previsti;
-
l'articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e
quindi la sua definizione dovrebbe essere di competenza del dirigente o
responsabile del medesimo;
-
come
detto sopra, il periodo di riferimento per calcolare la "ciclicità" dei
turni è il mese; la reale alternanza di turno con altri addetti almeno
settimanale;
-
l'indennità di turno deve essere corrisposta solo se vengono osservate
le regole generali sopra riportate;
-
le
prestazioni di lavoro straordinarie sono ammissibili secondo le regole
dell'art. 42 e devono essere remunerate secondo i parametri ivi
previsti;
-
l'articolazione dei turni deve essere distribuita in modo articolato e
avvicendato, nei termini in cui si esprime l'art. 26, comma 2.
Al
dipendente che, durante l'arco del mese lavorativo, effettua solo una
volta un turno pomeridiano va applicata l'indennità di cui all'art. 26?
Rileviamo che il
dipendente che nel corso del mese si trova ad operare solo una volta in un
turno pomeridiano si trova sicuramente al di fuori della previsione
dell'art. 26 e quindi non ha diritto a percepire il relativo compenso;
infatti l'art. 26 espressamente stabilisce che le prestazioni svolte in
turnazione devono essere ripartite nell'arco del mese in modo da dare
luogo ad una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati
in orario antimeridiano e pomeridiano. E' indubbio che tale effetto di
esclusione del dipendente è la conseguenza naturale ed inevitabile del
tipo di organizzazione del turno adottato.
Non
trattandosi di turno, la fattispecie potrà costituire solo una particolare
forma di articolazione dell'orario di lavoro, per la quale, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, potrebbe anche essere previsto uno
specifico compenso.
Le
articolazioni dei turni possono avere una cadenza mensile (un mese di
mattina e un mese di pomeriggio)?
Eventuali
articolazioni dell'orario di lavoro, con variazioni mensili (un mese di
turno interamente antimeridiano e un mese di turno interamente
pomeridiano), non possono essere ricondotti alla disciplina dell'art. 26 e
non legittimano, di conseguenza, la corresponsione dei compensi
specificati nel comma 8 dello stesso articolo; le stesse articolazioni
potrebbero essere considerate come una particolare disciplina dell'orario
ordinario.
DICHIARAZIONI A VERBALE N. 1
Le OO.SS. firmatarie
del testo concordato chiedono che gli Enti garantiscano la corresponsione
di anticipazioni delle spese legali in caso di procedimento di
responsabilità civile o penale, nei confronti di un loro dipendente, per
fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento di compiti d'ufficio, nella condizione in cui non sussista
alcuna forma di conflitto d'interessi.
DICHIARAZIONI A VERBALE N. 2
Le OO.SS. firmatarie
del testo concordato considerato:
-
il problema
riguardante il personale dell'area di vigilanza con particolari
responsabilità (ex 6° livello);
-
il problema che
sorge, in caso di mobilità, sia interna che di comparto, per il
personale della Polizia Municipale ascritto alla categoria e posizione
economica C1, al quale deve essere riconosciuto l'ex 6° livello, quindi
la categoria e posizione economica C2;
Impegna sin d'ora
tutte le parti per una risoluzione, che dovrà essere trovata nel prossimo
quadriennio normativo 2002/2005.
DICHIARAZIONI A VERBALE N. 3
Le OO.SS. firmatarie
del testo concordato ritengono che l'incremento del F.U.A., di cui
all'art. 34 del presente accordo, debba essere previsto per gli Enti del
comparto che operino in regime di convenzione anche con dipendenti delle
categorie.
DICHIARAZIONI A VERBALE N. 4
Le OO.SS. firmatarie
del testo concordato ritengono che ai Guardaparco dell'Ente "Mont Avic"
debba essere corrisposta l'indennità pensionabile in relazione alle loro
qualifiche di Agenti di Polizia Giudiziari e di P.S., peraltro
riconosciute con Decreto del Presidente della Giunta regionale del
31.12.1992, n. 1289.

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