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NUOVI CO.CO.CO.: CIRCOLARE MINISTERIALE 08/01/2004 N.1

Ecco i primi "chiarimenti", anche se vi sono ancora molti aspetti in ombra, sulla disciplina delle collaborazioni a progetto designate dal decreto attuativo n° 276/03 della legge n° 30/03, con la firma del Ministro del Welfare, R. Maroni, della circolare n° 1 del 08/01/2004. Infatti, a fronte del numero sempre crescente di lavoratori parasubordinati registrato negli ultimi anni, era necessario stabilire norme più "chiare", estendendone anche il potere tutelativo in materia previdenziale. Anche se ci aspettavamo qualcosa di più in tal senso, riteniamo e auspichiamo, che quanto riportato nella circolare sia la base di partenza di un percorso che vada a tutelare al meglio questi lavoratori finora, troppo spesso, lasciati a se stessi.


Esclusioni: non rientrano nella natura del progetto i rapporti di lavoro che durano meno di 30 giorni con lo stesso committente e il cui compenso non superi i 5000 euro. Infatti tali rapporti lavorativi sono annoverati tra le prestazioni accasionali. Interpretando i chiarimenti ministeriali, sembrerebbe che per questi rapporti, in presenza del requisito di continuità e coordinamento, sia dovuto il contributo previdenziale previsto dalla gestione separata INPS. Sono esclusi dalla nuova disciplina i collaboratori "anziani", coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia, anzianità e invalidità che al compimento del 65° anno di età maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia. Inoltre vengono escluse dai contratti a progetto le prestazioni degli a genti e rappresentanti di commercio, di chi esercita una prestazione intellettuale per la quale esistano gli albi professionali, dei collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Forma del contratto: la forma scritta serve solo come prova dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge (contenuto del progetto, ecc.) ai fini di un eventuale contenzioso, di conseguenza un contratto potrebbe anche essere valido anche in forma non scritta.(La forma scritta è in ogni caso consigliata).

Tutele previdenziali: l'invio da parte del lavoratore del certificato medico in caso di malattia o infortunio sospende il rapporto di lavoro senza la proroga del contratto, che si estinguerà, salvo diverso accordo tra le parti, alla scadenza. Nel caso in cui la sospensione si protragga per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita del contratto, ovvero per più di 30 gg. in caso di contratti a durata determinabile, l'azienda può recedere dal contratto. Per quanto riguarda la maternità, invece, l'invio del certificato di gravidanza proroga il contratto di 180 gg. oppure, se stabilito dal contratto, di un periodo maggiormente favorevole. Ai collaboratori opera, pertanto, la tutela pensionistica assicurata dall'iscrizione alla gestione separata INPS dei lavoratori autonomi, con aliquote e rendimenti differenziati a seconda della posizione previdenziale, mentre a coloro che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria spetta l'indennità di maternità, l'assegno al nucleo familiare e l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero.

Aosta, 12 GENNAIO 2004