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Circolare
Ministeriale n. 57 del 17 giugno 2005
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo per l’a.s. 2005/06. Secondo anno di funzionamento per il
triennio 2004/2006. Presentazione domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
Art. 1 (posti di insegnamento e classi di concorso - posti di
personale educativo)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in
relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 e
per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici
successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 -
le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo per l’a.s. 2005/2006 sono costituite, per ciascun posto di
insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo, come
segue.
GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
Le graduatorie di prima fascia per l’a.s. 2005/2006 risultano già
definite in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 10 del
Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, relativo all’integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo per il biennio scolastico 2005/2007.
Ciascun aspirante è incluso nelle graduatorie delle scuole richieste
per l’a.s. 2005/2006 - per effetto dell’avvenuta presentazione, nei
termini previsti dal citato D.D. 31 maggio 2005, del relativo mod. 3
o, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in
cui figurava nell’a.s. 2004/2005 - secondo l’ordine di scaglione e
relativo punteggio con cui figura nelle graduatorie permanenti.
GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(validità triennale - 2° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art.5
del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli
aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2ª fascia sono
composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in
graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola
in cui figuravano nel precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il
punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella
stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la
prima volta nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio già
acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di
valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio
spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al successivo art. 4.
GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(validità triennale - 2° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 5
del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda degli
aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3ª fascia sono
composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso,
ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in
cui figuravano il precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il
punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in
altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta
nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di
valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio
spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al successivo art. 4.
ART. 2 (elenchi di sostegno e insegnamenti nelle scuole speciali)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche
di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le
disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. del 28 luglio 2004, tenendo
conto, per quanto riguarda gli elenchi di sostegno tratti dalla
seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei
medesimi criteri di priorità illustrati nel precedente art. 1.
Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M.
28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti
delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.
TITOLO II - Presentazione delle domande
Art. 3 (ipotesi previste)
L’assetto delle graduatorie per l’a.s. 2005/2006, così come
specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell’art. 10 del Decreto
dirigenziale 31 marzo 2005, riguarda gli aspiranti inclusi in
graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli
insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in
graduatoria permanente, di esprimere “ex novo” le loro opzioni per
quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l’inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di
provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma
possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi
aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per
i quali non figuravano nell’a.s. 2004/2005.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le
ipotesi previste dal comma 10, dell’art. 5, del D.M. n. 201/2000 e
cioè:
per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di
istituto di seconda e terza fascia per l’a.s. 2004/2005:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto (Mod. A);
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche
(Mod. B);
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte (Mod. C).
per gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie di circolo e di
istituto per l’a.s. 2004/2005:
d) possibilità di presentazione di domanda d’insegnamento (Mod. D).
Rientra in quest’ultima categoria di “nuovi aspiranti” anche il
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che
intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima
volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
- personale incluso, anche con riserva, in graduatoria permanente per
l’a.s. 2005/2006: ferme restando le sedi scolastiche già espresse col
Mod. 3 allegato al D.D. del 31 marzo 2005, può presentare domanda per
l’inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo
e d’istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle
predette graduatorie relative all’a.s. 2004/2005;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di
seconda e/o terza fascia per l’a.s. 2004/2005: ferme restando le sedi
scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle
possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare
domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi
insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative
all’a.s. 2004/2005;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia per l’a.s. 2004/2005 che, avendo conseguito i relativi
titoli di idoneità o abilitazione, richieda l’inclusione nella
corrispondente seconda fascia, ferme restando le precedenti sedi
scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle
possibilità di cui ai precedenti punti a, b e c.
Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che
l’aspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia
conseguentemente trattato secondo il sistema di priorità illustrato
nel precedente art. 1.
Art. 4 (termini e modalità di presentazione delle domande.
termini per il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili)
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del
precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare
appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) “nuovi aspiranti”, quando è
adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in
graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la
compilazione all’evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo
insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra
loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto
uno.
In tutti i casi in cui l’espressione di sedi scolastiche risulti
complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni
scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti
saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il
personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli
relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a,
b, e c).
Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero
consegnato a mano, all’istituzione scolastica cui è affidata la
gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi
seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di
istituto per l’a.s. 2004/2005, rimangono per l’a.s. 2005/2006 nella
stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in
precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare
tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui
alla tipologia b.
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di
istituto per l’a.s. 2004/2005 e per l’a.s. 2005/2006 cambiano
provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di
circolo e di istituto dell’a.s. 2004/2005, la sede scolastica di
gestione della domanda, cui deve essere indirizzata la domanda stessa,
deve essere prescelta dall’interessato e, nel caso di aspiranti
all’insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere
all’ordine scolastico di grado superiore.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 18 luglio
2005.
Analogamente, al medesimo termine del 18 luglio 2005, è richiesto, per
i nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per
l’accesso, così come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi
delle tabelle A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201 e di qualsiasi altra situazione influente ai fini della
presente procedura.
Art. 5 (Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di
istituto)
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo
all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e
d’istituto:
- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per
il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria
di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma
4, del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di
circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di
specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di
specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n.
341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto
il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie
89/48 e 92/51.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di
scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella
graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di
scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione
nella graduatoria di scuola elementare.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore
abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti
posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già scuola materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002
b) Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
- Diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l’a.s.
2001/2002
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.
22 del 9 febbraio 2005 per l’accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale
nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del
D.M. 28 luglio 2004
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n. 22 del 9
febbraio 2005 equiparate, per l’accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di
accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell’equiparazione,
disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto
superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).
e) Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a
facoltà universitaria.
f) Posti di sostegno
- Si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.M. 28
luglio 2004.
2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini
dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del
T.U. della legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31
agosto 1933, n. 1592 e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come
“altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di
valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se
siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità
Diplomatica italiana.
3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di
laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda,
ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno
specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei
settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono
riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda,
integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato
dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione
deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di
compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli
esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
Art. 6 (valutazione del servizio militare di leva e servizi
assimilati)
Si richiama l’attenzione, per i conseguenti adempimenti nei casi di
aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare di leva
ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla
tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla Sentenza
del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si è espresso nel senso che il
periodo svolto in servizio di leva comporta l’attribuzione di massimo
12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni
scolastici.
Le predette disposizioni in materia di valutazione del servizio
militare di leva si applicano anche alla Tab. “B” annessa al D.M. n.
201/2000, relativa alla classe di concorso di “strumento musicale
nella scuola media”.
Art. 7 (Situazioni particolari di aspiranti già presenti nelle
graduatorie di prima fascia)
Sia gli aspiranti che hanno presentato domanda di inclusione nelle
graduatorie provinciali per titoli di Trento (con eccezione di quelli
aventi titolo a figurare in graduatorie permanenti di due province)
sia gli aspiranti cancellati dalle graduatorie permanenti per mancata
presentazione di domanda ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.D.G. del
31 marzo 2005, non hanno più titolo a figurare nelle graduatorie
permanenti per il biennio scolastico 2005/6 e 2006/7 e,
conseguentemente, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, non hanno più titolo a figurare nelle
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma possono
essere inclusi solo nelle medesime graduatorie di seconda e terza
fascia.
I predetti aspiranti possono, comunque, relativamente agli
insegnamenti per i quali figuravano in prima fascia, presentare
domanda (Mod. D) in qualità di abilitati, ai sensi delle disposizioni
di cui ai precedenti articoli della presente circolare, per essere
collocati come nuovi inclusi nelle corrispondenti graduatorie di
seconda fascia.
Per quanto riguarda la situazione di validità delle sedi scolastiche
in cui figuravano per l’a.s. 2004/05, gli interessati, per l’a.s.
2005/06, mantengono le sedi tuttora collegate ad insegnamenti di 2^ e
3 fascia mentre perdono le sedi esclusivamente collegate ad
insegnamenti di 1^ fascia; gli aspiranti medesimi, comunque, in
relazione alla situazione di conservazione delle sedi utili che è
venuta a determinarsi per effetto delle disposizioni precedenti,
possono provvedere alle richieste di rideterminazione delle sedi
scolastiche per l’a.s. 2005/06 secondo una delle specifiche
possibilità, e relativa modulistica, previste dal precedente art.3.
Art. 8 (disposizioni di rinvio)
Per gli aspetti generali relativi all’espletamento della presente
procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente
circolare, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite
per l’a.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo
anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28.7.2004.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al
Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione
dei titoli, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono
l’accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato
contenente l’elencazione delle scuole statali esprimibili con il
relativo codice meccanografico - è accessibile tramite il sito
Internet di questo Ministero “www.istruzione.it” e tramite la rete
Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri
Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le
istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all’albo di
ciascun Ufficio.
Il Direttore Generale: Cosentino
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