|
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Oggetto: Conversione in legge del Decreto
legge 7 aprile 2004 n. 97 - Graduatorie permanenti del personale docente
ed educativo.
Si rende noto che, in data 26 maggio 2004, il Senato ha
approvato in via definitiva il decreto legge citato in oggetto apportando,
in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni
previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito
provvedimento in corso di emanazione, che integra e modifica il decreto
direttoriale del 21/4/2004 con il quale è stata avviata la procedura di
aggiornamento delle graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione, in considerazione della particolare urgenza, va, comunque
immediatamente garantita agli interessati la possibilità di modificare e
integrare le domande presentate entro la data del 21 maggio u.s..
A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed anticipate
le predette disposizioni per consentire la tempestiva acquisizione della
necessaria dichiarazione integrativa da parte degli interessati da rendere
secondo le precisazioni e le indicazioni operative di seguito elencate.
A) Validità delle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni
riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati
con cadenza biennale solo a decorrere dall'anno scolastico 2005 -2006.
Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato
nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in
fase di aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti
saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.
B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli
1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non
prevede, salvo che per le graduatorie di strumento musicale, (articolo 1,
comma 4-bis), alcun nuovo inserimento per l'a.s. 2004/2005. La tabella di
valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti,
annessa alla legge di conversione del citato decreto legge n. 97 (Allegato
A alla presente nota), che sostituisce la precedente tabella
(All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione
del servizio militare in precedenza valutabile, mentre prevede la
valutazione di nuovi titoli, la rideterminazione del punteggio relativo ad
alcuni titoli e, infine, consente nuove possibilità di opzione in materia
di titoli di accesso e titoli di servizio, come più avanti analiticamente
indicato.
2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte
di tali candidati, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione
integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile
2004, mediante il modello allegato alla presente nota (All.
B), compilando le sezioni che interessano, entro il termine
perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).
C) Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni
integrative
Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti nella
terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto
l'iscrizione per l'a.s. 2004-2005 e che i titoli dichiarati devono essere
stati conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza
della presentazione della domanda di inserimento, trasferimento e/o
aggiornamento delle graduatorie permanenti.
1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola
dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento
di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini
abilitativi o di idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della
formazione primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo
d'accesso, possono chiedere di sostituire il titolo d'accesso già
posseduto con la laurea predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti
previsti dalla lettera A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione
annessa alla presente nota con contestuale riduzione dei punteggi previsti
per la medesima laurea quale altro titolo (lettera C, tabella di
valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente sarà valutato
ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa.
Ai candidati già iscritti in graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione
presentando quale titolo d'accesso la laurea in scienze della formazione
primaria, i 24 punti citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema
informativo.
2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria -
in quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in
classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis)- possono
chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura
del 50%, fornendo dichiarazione mediante l'apposita sezione del modello (All.
B). In considerazione della predetta innovazione, che
comporta la diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche
quelli precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per
ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di
valutazione, non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte
salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della
predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di
tipo specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno
scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a
periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre graduatorie
permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio
comunque validamente prestati, purché non svolti contemporaneamente né a
quelli indicati, né a quelli effettuati durante la frequenza dei corsi
biennali S.S.I.S.
3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c) della
tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di
sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso
alla classe di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che
il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in
una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta
dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata dai
docenti della scuola secondaria di primo grado per una qualsiasi delle
classi di concorso. A tal fine i candidati interessati devono indicare sia
la classe di concorso prescelta, compresa nella medesima area
disciplinare, cui va ascritto il servizio in questione, sia quella
precedentemente indicata, cui invece il servizio non va imputato.
4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della
tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di ogni
ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo
1957, n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la valutazione
doppia per detti servizi. A tal fine il candidato dovrà indicare
analiticamente il periodo o i periodi oggetto di rivalutazione, già
dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di
servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere disaggregati
da quelli eventualmente svolti presso l'istituto principale.
Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di conversione
prevede che il servizio debba essere stato prestato in un comune di
montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952. L'elenco
completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All.
D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di
servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno
una sede collocata in località situata sopra i seicento metri a livello
del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione
del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il
competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno
forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione
dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti suindicati.
D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai
sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda (All.
C) , da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno
2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della
musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico
strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s.
1999-2000.
2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della
graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a pieno
titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione dei requisiti previsti al precedente
comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora maturato, alla
predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso,
l'ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento
del titolo di servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del
medesimo. Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio scolastico
provvederà allo scioglimento della riserva. Resta inteso che la
valutazione dei servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli
prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità
di trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.
E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio
più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di
valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal
medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito automaticamente dal sistema
informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per
legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto
previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di
valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è
attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale
valutazione è stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo
punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora
per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far
valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata utilizzando
il modello B.
F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di
iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle
graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente
con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, utilizzando rispettivamente
gli appositi modelli allegati alla presente nota (All.
B e
C),
entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.
2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la
valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle
disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
G) Definizione delle graduatorie permanenti
Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà procedere,
previa ripartizione del contingente di 15.000 unità autorizzato, che sarà
resa nota in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui
trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati, considerato che il
prevedibile numero delle assunzioni da effettuare potrà essere soddisfatto
in moltissime province con le graduatorie permanenti di I e di II fascia,
si invitano le SS.LL. ad esaminare con assoluta priorità le relative
domande di aggiornamento, procedendo, successivamente, all'esame di quelle
di III fascia.
L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia, peraltro già
verificato come residuale in pochissime province per la scuola
dell'infanzia e primaria, verrà effettuato anche attraverso l'ausilio del
Sistema Informativo.
Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla pubblicazione
della I e II fascia separatamente rispetto alla III, ove necessario, al
fine di poter procedere alle assunzioni nei tempi previsti. La presente
nota sarà pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it e nella rete
Intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione
inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della Regione di
competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a curarne la
massima publicizzazione nei confronti dei docenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Allegati:
Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI)
Allegato B
(INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA PER L'A.S. 2004/2005)
Allegato C
(DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE)
Allegato D
(ELENCO COMUNI DI MONTAGNA)
| |
Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
|
Nota
- Prot. n. 34
Roma 7 giugno 2004
D.G. per il personale della scuola - Uff.III°
Ai Direttori
Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto:Integrazione
al modello B
di cui alla nota n° 29 del 3/6/2004.
Ad integrazione dei modelli
allegati alla nota n° 29 del 3 giugno 2004, si trasmette la Sezione C
dell’Allegato B. Tale sezione deve essere compilata dagli aspiranti della
3ª fascia delle graduatorie permanenti che abbiano dichiarato servizi di
insegnamento i quali, per anno scolastico e, complessivamente per tutte le
graduatorie, eccedano il limite di valutabilità dei 6 mesi di servizio di
cui alla lettera C - punto 2 - della predetta nota.
Si richiama,
conseguentemente, l’attenzione degli aspiranti che per ciascun anno
scolastico abbiano già dichiarato servizi nella misura massima valutabile,
sul fatto che risulta superflua e ininfluente la dichiarazione di
ulteriori servizi non specifici di cui alla Sezione B dell’Allegato B già
diramato.
IL DIRETTORE GENERALE -
G. Cosentino

|